Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
A seguito di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso di due privati contro un decreto della Corte d'appello e aveva condannato il Ministero soccombente al rimborso delle spese di legittimità in favore del difensore anticipatario, i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza stessa perché nel dispositivo e anche in un passaggio della motivazione era stato indicato, per errore materiale, il "Ministero della Giustizia" invece del corretto "Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il ricorso per correzione è stato notificato al Ministero intimato, che non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale: ha accertato che l'indicazione del "Ministero della Giustizia" nel corpo e nel dispositivo dell'ordinanza precedente costituiva un mero lapsus calami, poiché l'epigrafe già riportava correttamente il "Ministero dell'Economia e delle Finanze". Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 22031/2019 nel senso che, dove compariva "Ministero della Giustizia", deve leggersi "Ministero dell'Economia e delle Finanze", ordinando l'annotazione della presente ordinanza sull'originale del provvedimento corretto. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non è ammessa pronuncia sulle spese e che il procedimento non è soggetto a contributo unificato.
Norme richiamate
consente la difesa personale dell'avvocato, richiamata per uno dei ricorrenti che si è rappresentato da sé.
richiamato per la proposta di manifesta fondatezza del ricorso.
richiamato per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
indicato come base del procedimento di correzione degli errori materiali.
indicato come base del procedimento di correzione degli errori materiali in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ritenuto inapplicabile al procedimento di correzione di errori materiali, perché non soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali è emendabile il mero lapsus calami che abbia determinato, nel dispositivo o nella motivazione, l'indicazione di un soggetto diverso da quello correttamente individuato dal resto del provvedimento.
- La correzione di un errore materiale può essere disposta quando l'inesattezza sia oggettivamente desumibile dal testo del provvedimento, senza che ciò comporti una nuova valutazione del merito o una modifica sostanziale della decisione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una pronuncia sulle spese processuali.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto per il mancato versamento del contributo.
- Se la correzione richiesta riguarda un errore meramente formale e la parte resistente non svolge difese, la Corte può procedere alla rettifica del provvedimento nei limiti della correzione materiale, ordinando l'annotazione sull'originale.
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