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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25575/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

A seguito di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso di due privati contro un decreto della Corte d'appello e aveva condannato il Ministero soccombente al rimborso delle spese di legittimità in favore del difensore anticipatario, i ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza stessa perché nel dispositivo e anche in un passaggio della motivazione era stato indicato, per errore materiale, il "Ministero della Giustizia" invece del corretto "Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il ricorso per correzione è stato notificato al Ministero intimato, che non ha svolto difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale: ha accertato che l'indicazione del "Ministero della Giustizia" nel corpo e nel dispositivo dell'ordinanza precedente costituiva un mero lapsus calami, poiché l'epigrafe già riportava correttamente il "Ministero dell'Economia e delle Finanze". Ha quindi disposto la correzione dell'ordinanza n. 22031/2019 nel senso che, dove compariva "Ministero della Giustizia", deve leggersi "Ministero dell'Economia e delle Finanze", ordinando l'annotazione della presente ordinanza sull'originale del provvedimento corretto. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione non è ammessa pronuncia sulle spese e che il procedimento non è soggetto a contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali è emendabile il mero lapsus calami che abbia determinato, nel dispositivo o nella motivazione, l'indicazione di un soggetto diverso da quello correttamente individuato dal resto del provvedimento.
  • La correzione di un errore materiale può essere disposta quando l'inesattezza sia oggettivamente desumibile dal testo del provvedimento, senza che ciò comporti una nuova valutazione del merito o una modifica sostanziale della decisione.
  • Nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa una pronuncia sulle spese processuali.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non è soggetto a contributo unificato, con conseguente inapplicabilità del meccanismo sanzionatorio previsto per il mancato versamento del contributo.
  • Se la correzione richiesta riguarda un errore meramente formale e la parte resistente non svolge difese, la Corte può procedere alla rettifica del provvedimento nei limiti della correzione materiale, ordinando l'annotazione sull'originale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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