Cassazione Penale, Ordinanza n. 39655/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà sollecitavano una rivalutazione di merito non consentita nel giudizio di legittimità avverso la proroga del 41-bis. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga, per due anni, del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. In cassazione ha dedotto, ai sensi dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., la violazione dell'art. 41-bis ord. pen. e dell'art. 125, comma 3, c.p.p., lamentando che non sarebbe stata valutata l'attualità delle condizioni giustificative del regime speciale e che la motivazione sarebbe stata carente. La Corte osserva però che, nel giudizio di legittimità contro il provvedimento che dispone o proroga il 41-bis, sono deducibili solo vizi di violazione di legge; nel caso concreto il provvedimento impugnato conteneva una motivazione congrua sulla persistenza della capacità del condannato di mantenere collegamenti con l'associazione criminale e sulla perdurante operatività del sodalizio, mentre il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle vicende della cosca. È stata inoltre esaminata e ritenuta non decisiva la dedotta dissociazione, essendo stata valorizzata l'assenza di una collaborazione complessiva e di elementi inequivoci di recisione dei legami criminali.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione contro il provvedimento che applica o proroga il regime differenziato sono deducibili solo vizi di violazione di legge; il controllo di merito sulla motivazione e sui presupposti fattuali spetta al tribunale di sorveglianza.
Richiamato dal ricorrente per lamentare carenza motivazionale; la Corte non ravvisa un vizio rilevante in sede di legittimità perché il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua.
Le doglianze sono state formalmente incardinate su violazione di legge e mancanza di motivazione, ma sono state ritenute sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354
La proroga del regime detentivo differenziato richiede una valutazione attuale della capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da compiersi sulla base di tutti gli elementi rilevanti, anche non sopravvenuti.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento di applicazione o proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è limitato ai soli vizi di violazione di legge; non è consentito trasformarlo in un nuovo giudizio di merito sulla persistenza dei presupposti sostanziali.
- La proroga del 41-bis può essere sorretta anche da elementi non sopravvenuti, purché dal complesso degli elementi valutati emerga la permanenza delle condizioni di pericolo originarie e dell'attuale capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale.
- Una motivazione che valorizzi il ruolo del soggetto nel sodalizio, la perdurante operatività del gruppo criminale e l'assenza di elementi inequivoci di dissociazione o collaborazione è idonea a giustificare la proroga del regime speciale.
- La dedotta dissociazione del detenuto non è di per sé sufficiente a escludere la proroga del 41-bis se non sia accompagnata da comportamenti o dati concreti univoci nella direzione della recisione stabile dei legami con la criminalità organizzata.
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