Cassazione Penale, Ordinanza n. 28601/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli, Sezione Minorenni, in procedimento definito ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la sentenza del GUP del Tribunale per i minorenni di Napoli che aveva condannato l'imputato per i reati contestati, rideterminando il trattamento sanzionatorio in conformità all'accordo raggiunto tra le parti. Avverso tale decisione l'imputato proponeva ricorso per cassazione deducendo l'omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La censura era dunque diretta contro la motivazione della pena, non contro l'affermazione di responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto per motivi non consentiti. Ha rilevato che, essendo la pena stata determinata dal giudice di appello in conformità all'accordo delle parti nel giudizio ex art. 599-bis c.p.p., la parte non può poi dolersi in cassazione della carenza di motivazione o di altre questioni relative ai motivi rinunciati. L'inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
Nel giudizio di appello definito con richiesta concordata delle parti, il giudice che recepisca l'accordo determina la pena in conformità a quanto pattuito; i motivi rinunciati non possono poi essere riproposti in cassazione.
La causa di inammissibilità manifestamente infondata può essere dichiarata senza formalità di procedura.
Reato oggetto della precedente condanna confermata/riformata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito.
Reato oggetto della precedente condanna confermata/riformata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito.
Reato oggetto della precedente condanna confermata/riformata in appello; la sentenza di legittimità non ne esamina il merito.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., la determinazione della pena conforme all'intesa preclude alla parte di denunciare in cassazione il difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio.
- Le questioni attinenti ai motivi rinunciati nell'accordo processuale non sono proponibili in sede di legittimità.
- Se il ricorso per cassazione si fonda esclusivamente su censure non consentite nel rito concordato, esso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.
- L'inammissibilità per motivi manifestamente infondati può essere dichiarata senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti previsti dal codice di rito.
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