Cassazione Penale, Sentenza n. 11049/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne di primo grado per fatture per operazioni inesistenti. Sanzone ha dedotto: (1) errore percettivo sulla prescrizione del reato ascritto al capo c) per il 2014; (2) illogicità della valutazione sull'inesistenza della 3 Edile S.r.l. nonostante prove di costi per il 2014; (3) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo l'assenza del requisito dell'altruità quando egli era legale rappresentante di entrambe le società; (4) ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Conte ha dedotto: (1) mancata o insufficiente motivazione sul dolo specifico dell'art. 8, confondendo irregolarità formale con finalità evasiva; (2) vizio motivazionale nella qualificazione del ruolo di amministratore, con automatismo di responsabilità senza verifica di un contributo materiale o conoscenza del fatto illecito; (3) erronea determinazione del dies a quo e del calcolo della prescrizione (sosteneva decorrenza diversa dalle conclusioni della Corte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Gela e la Corte d'appello hanno correttamente: (i) dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo c) limitatamente all'anno d'imposta 2014; (ii) ritenuto la 3 Edile S.r.l. società 'cartiera' priva di struttura reale sulla base di molteplici elementi probatori (assenza di sede operativa, beni strumentali, personale, documentazione contabile, anomalie bancarie, rapporto esclusivo con Gisan S.r.l.); (iii) applicato correttamente l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 interpretandolo nel senso che la norma non impedisce la punibilità di emissione e utilizzazione quando vi siano distinte condotte materiali anche se la stessa persona ricopra cariche in entrambe le società; (iv) respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche valorizzando la reiterazione pluriennale del comportamento; (v) confermato che, in caso di pluralità di fatture nello stesso anno, il reato si consuma all'ultima emissione e quindi la prescrizione va computata da tale data (conseguente indicazione delle date utili alla maturazione della prescrizione per i diversi imputati). Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Riferito al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; applicato per la condotta di Sanzone relativa all'utilizzo delle fatture della 3 Edile S.r.l.
Riferito al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicato alle condotte della 3 Edile S.r.l. e contestato a Conte e Sanzone per le rispettive vesti aziendali
Interpretata nel senso che la norma evita che la sola emissione o la sola utilizzazione costituiscano automaticamente concorso, ma non impedisce di contestare entrambe le fattispecie quando vi siano distinte condotte materiali anche se il medesimo soggetto ricopre cariche in entrambe le società
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis
Rilevato ai fini del computo del termine prescrizionale maggiorato (sul calcolo dei dieci anni complessivi per la prescrizione), richiamato nella determinazione delle date di estinzione del reato
Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può valutare come prevalente anche un solo elemento significativo (es. reiterazione pluriennale) per escludere le attenuanti
codice di procedura penale, art. 597 e art. 609
Richiamati i principi sul contenuto dell'appello e della motivazione in cassazione: la Corte di legittimità deve rispondere con la puntualità commisurata alle doglianze specifiche formulate in appello
Massime di principio
- In reati collegati a fatture per operazioni inesistenti, la consumazione si determina, per pluralità di fatture nello stesso anno, alla data dell'ultima fattura emessa: il termine di prescrizione decorre da tale data.
- L'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non esclude automaticamente la punibilità per emissione e utilizzazione quando la stessa persona ricopra ruoli in entrambe le società: se vi sono distinte condotte materiali, possono coesistere entrambe le imputazioni.
- La qualifica formale di amministratore non esclude di per sé la responsabilità: l'accettazione della carica, la consapevolezza delle anomalie societarie o il ruolo di 'prestanome' possono suffragare dolo generico o dolo eventuale.
- Per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fondarsi anche su un unico elemento significativo (es. reiterazione del comportamento) per escluderle; non è necessario che risultino positivamente tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
- In Cassazione la critica motivazionale deve essere coerente con le doglianze specifiche formulate in appello: argomentazioni generiche o nuove censure non adeguatamente sollevate in sede di appello sono più facilmente ritenute inammissibili.
- Anomalie oggettive (assenza di struttura operativa, documentazione, movimenti bancari, rapporti esclusivi tra società) sono elementi probatori rilevanti per qualificare una società come 'cartiera' e giustificare la responsabilità per fatture inesistenti.
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