Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11049/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che confermava le condanne di primo grado per fatture per operazioni inesistenti. Sanzone ha dedotto: (1) errore percettivo sulla prescrizione del reato ascritto al capo c) per il 2014; (2) illogicità della valutazione sull'inesistenza della 3 Edile S.r.l. nonostante prove di costi per il 2014; (3) violazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 sostenendo l'assenza del requisito dell'altruità quando egli era legale rappresentante di entrambe le società; (4) ingiustificata esclusione delle circostanze attenuanti generiche. Conte ha dedotto: (1) mancata o insufficiente motivazione sul dolo specifico dell'art. 8, confondendo irregolarità formale con finalità evasiva; (2) vizio motivazionale nella qualificazione del ruolo di amministratore, con automatismo di responsabilità senza verifica di un contributo materiale o conoscenza del fatto illecito; (3) erronea determinazione del dies a quo e del calcolo della prescrizione (sosteneva decorrenza diversa dalle conclusioni della Corte).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi di ricorso. Ha confermato che il Tribunale di Gela e la Corte d'appello hanno correttamente: (i) dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al capo c) limitatamente all'anno d'imposta 2014; (ii) ritenuto la 3 Edile S.r.l. società 'cartiera' priva di struttura reale sulla base di molteplici elementi probatori (assenza di sede operativa, beni strumentali, personale, documentazione contabile, anomalie bancarie, rapporto esclusivo con Gisan S.r.l.); (iii) applicato correttamente l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 interpretandolo nel senso che la norma non impedisce la punibilità di emissione e utilizzazione quando vi siano distinte condotte materiali anche se la stessa persona ricopra cariche in entrambe le società; (iv) respinto la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche valorizzando la reiterazione pluriennale del comportamento; (v) confermato che, in caso di pluralità di fatture nello stesso anno, il reato si consuma all'ultima emissione e quindi la prescrizione va computata da tale data (conseguente indicazione delle date utili alla maturazione della prescrizione per i diversi imputati). Per effetto dell'inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Riferito al reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; applicato per la condotta di Sanzone relativa all'utilizzo delle fatture della 3 Edile S.r.l.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    Riferito al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; applicato alle condotte della 3 Edile S.r.l. e contestato a Conte e Sanzone per le rispettive vesti aziendali

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 9

    Interpretata nel senso che la norma evita che la sola emissione o la sola utilizzazione costituiscano automaticamente concorso, ma non impedisce di contestare entrambe le fattispecie quando vi siano distinte condotte materiali anche se il medesimo soggetto ricopre cariche in entrambe le società

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17, comma 1-bis

    Rilevato ai fini del computo del termine prescrizionale maggiorato (sul calcolo dei dieci anni complessivi per la prescrizione), richiamato nella determinazione delle date di estinzione del reato

  • codice penale, art. 133

    Richiamato in relazione alle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può valutare come prevalente anche un solo elemento significativo (es. reiterazione pluriennale) per escludere le attenuanti

  • codice di procedura penale, art. 597 e art. 609

    Richiamati i principi sul contenuto dell'appello e della motivazione in cassazione: la Corte di legittimità deve rispondere con la puntualità commisurata alle doglianze specifiche formulate in appello

Massime di principio

  • In reati collegati a fatture per operazioni inesistenti, la consumazione si determina, per pluralità di fatture nello stesso anno, alla data dell'ultima fattura emessa: il termine di prescrizione decorre da tale data.
  • L'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 non esclude automaticamente la punibilità per emissione e utilizzazione quando la stessa persona ricopra ruoli in entrambe le società: se vi sono distinte condotte materiali, possono coesistere entrambe le imputazioni.
  • La qualifica formale di amministratore non esclude di per sé la responsabilità: l'accettazione della carica, la consapevolezza delle anomalie societarie o il ruolo di 'prestanome' possono suffragare dolo generico o dolo eventuale.
  • Per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può fondarsi anche su un unico elemento significativo (es. reiterazione del comportamento) per escluderle; non è necessario che risultino positivamente tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.
  • In Cassazione la critica motivazionale deve essere coerente con le doglianze specifiche formulate in appello: argomentazioni generiche o nuove censure non adeguatamente sollevate in sede di appello sono più facilmente ritenute inammissibili.
  • Anomalie oggettive (assenza di struttura operativa, documentazione, movimenti bancari, rapporti esclusivi tra società) sono elementi probatori rilevanti per qualificare una società come 'cartiera' e giustificare la responsabilità per fatture inesistenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.