Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44370/2024 del 04/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pasqua ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti domiciliari. Le accuse a suo carico riguardano i capi 1 bis (concorso esterno in associazione mafiosa), 154 (scambio elettorale politico mafioso) e 155 (corruzione, aggravata ex art. 416-bis c.p.). Il ricorso censura: a) la sussistenza delle esigenze cautelari (rischio di recidiva) dall'7/9/2023; b) la nullità o inutilizzabilità dell'interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p. del 10/11/2023 per mancata redazione del verbale riassuntivo e mancata messa a disposizione di trascrizione/registrazione; c) vizi di motivazione circa la gravità indiziaria e la riconducibilità all'indagato di specifici fatti (chiusura dei centri cottura Dussman, vicende relative alla "Fattoria del Sole" e pratica frantoio), nonché la produzione di documentazione difensiva che, secondo la difesa, dimostrerebbe l'estraneità di Pasqua; d) in memoria è stato poi aggiunto un motivo nuovo relativo alla supposta assenza nel fascicolo di dichiarazioni di collaboratore (Arena Bartolomeo) ritenute rilevanti nell'ordinanza applicativa della misura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso in quanto complessivamente infondato. Ha dichiarato inammissibile il motivo nuovo (nuova circostanza appresa successivamente e non dedotta innanzi al tribunale del riesame) e ha ritenuto che la mancata trascrizione/registrazione dell'interrogatorio non comporti nullità o inutilizzabilità, conformemente alla giurisprudenza di legittimità citata. Quanto ai vizi di motivazione sollevati sulla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame si sia correttamente limitato al controllo di legittimità e motivazione dell'ordinanza impugnata (tenuto conto del "giudicato cautelare") e che le doglianze non abbiano dimostrato un errore logico o una mancanza di adeguata motivazione. Il ricorso è pertanto rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 415-bis c.p.p.

    Si è ritenuto che l'assenza della trascrizione o della riproduzione fonografica/audiovisiva dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione non comporti nullità né inutilizzabilità dell'atto, in linea con la giurisprudenza richiamata.

  • art. 430 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla produzione/versamento di atti nel fascicolo del Pubblico Ministero; la Corte osserva che la contestata circostanza relativa alla presenza/assenza di un atto nel fascicolo, appresa successivamente, non poteva essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.

  • art. 299 c.p.p.

    Il giudice di legittimità richiama il principio secondo cui questioni sopravvenute o non dedotte innanzi al giudice competente in materia cautelare debbono essere prima sottoposte a quel giudice; quindi non è ammissibile proporre in Cassazione motivi non sollevati nel riesame.

  • art. 416-bis c.p.

    Indica il riferimento all'aggravazione di talune fattispecie (es. corruzione) in rapporto al vincolo mafioso; tale riferimento attiene alla qualificazione degli addebiti contestati e all'oggetto delle esigenze cautelari.

  • Sez. 2, n. 2624/2017 (Biscotti)

    Giurisprudenza citata per affermare che la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio non determina vizio processuale tale da comportare nullità o inutilizzabilità.

  • Sez. 6, n. 45826/2021 (D'Ippolito)

    Principio secondo cui, in appello cautelare avverso il rigetto della richiesta di revoca della misura, il tribunale non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle condizioni della misura ma a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata, con attenzione a eventuali elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio.

  • Sez. 3, n. 29355/2024 (Secondulfo) e Sez. 2, n. 11027/2016 (Iuliucci)

    Richiamati per il principio che, nelle impugnazioni cautelari, la parte deve articolare i motivi già innanzi al tribunale del riesame e non può sollevare in Cassazione censure nuove, a meno che non siano rilevabili d'ufficio.

Massime di principio

  • La mancata trascrizione o disponibilità della registrazione di un interrogatorio di cui all'art. 415-bis c.p.p. non determina automaticamente la nullità del provvedimento cautelare: la giurisprudenza ammette l'utilizzabilità dell'atto salvi altri profili di invalidità.
  • Non si possono proporre in Cassazione motivi nuovi che non siano stati dedotti nel giudizio di merito o di riesame; questioni sopravvenute devono essere prima sottoposte al giudice competente in materia cautelare.
  • In appello cautelare il sindacato del tribunale è limitato: il riesame non implica un riesame pieno della gravità indiziaria bensì la verifica della correttezza giuridica e della motivazione dell'ordinanza impugnata, con attenzione solo a fatti nuovi e rilevanti.
  • La mera produzione di documentazione difensiva che contraddica dichiarazioni di terzi richiede che venga dimostrato un apprezzabile mutamento del quadro probatorio; ricostruzioni alternative vanno adeguatamente motivate per ottenere una modifica della misura.
  • Se l'ordinanza di applicazione della misura si fonda in parte su dichiarazioni di collaboratori, la contestazione circa la presenza o meno di tali atti nel fascicolo è questione rilevante ma deve essere sollevata e trattata nel giudizio cautelare di merito prima di essere portata in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.