Cassazione Civile, Ordinanza n. 35951/2023 del 27/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391, comma 4, c.p.c., disponendo la compensazione delle spese come concordato tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, precisando che tale misura non opera in caso di rinuncia al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La società cooperativa ricorrente aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva escluso la natura privilegiata del credito vantato nei confronti di una procedura di concordato in continuità aziendale di una società in liquidazione. Il ricorso per cassazione era stato proposto con un unico motivo articolato in tre censure, ma nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese, successivamente accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.
L'accettazione della rinuncia esclude la condanna del rinunciante e consente la regolazione concordata delle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In presenza di rinuncia accettata, le spese possono essere regolate secondo l'accordo tra le parti e non vi è condanna del rinunciante.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica: opera solo nei casi tassativamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di estinzione per rinuncia.
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