Cassazione Civile, Sentenza n. 18748/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'addizionale IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta (Lazard s.r.l.) sul bonus relativo all'anno 2013. Ha contestato l'applicabilità dell'addizionale sostenendo che mancavano i presupposti: a) la retribuzione variabile non superava il triplo della retribuzione fissa (requisito oggettivo previsto originariamente dall'art. 33 d.l. n.78/2010); b) la datrice di lavoro (società di consulenza Lazard) non rientrava nel "settore finanziario" soggetto al tributo. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso ritenendo applicabile l'addizionale e qualificando Lazard come operante nel settore finanziario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il comma 2-bis introdotto dall'art. 23, comma 50-bis, del d.l. n.98/2011 ha esteso la base imponibile: per i compensi erogati dal 17 luglio 2011 l'addizionale si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione, senza che sia più necessario che la variabile superi il triplo della retribuzione fissa. Ha inoltre interpretato il concetto di "settore finanziario" in senso ampio, ricomprendendo soggetti non necessariamente vigilati o che non svolgono attività di erogazione del credito, purché attivi sulla scena finanziaria e idonei a produrre effetti sistemici. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 33 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in l. n. 122/2010
"...sui compensi a questo titolo, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione... è applicata una aliquota addizionale del 10 per cento."
La Corte ha ricostruito il testo originario ma ha ritenuto che la successiva novella (comma 2-bis) abbia inciso in modo da rendere inapplicabile il requisito dell'eccedenza rispetto al triplo della parte fissa per i compensi erogati dal 17/07/2011.
art. 23, comma 50-bis, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 conv. in l. n. 111/2011
"[P]er i compensi di cui al comma 1, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sull'ammontare che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione."
La Corte interpreta il comma 2-bis come norma che amplia la base imponibile imponendo l'addizionale sull'ammontare eccedente la parte fissa e, per i compensi corrisposti dal 17/07/2011, tacitamente abroga il precedente criterio dell'eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa.
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)
Richiamato in tema di delimitazione del "settore finanziario": la Corte ha ritenuto che il concetto legislativo debba essere interpretato in senso ampio e non limitato ai soli soggetti vigilati dal T.U.B.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 15 febbraio 2011
La circolare sosteneva che la base imponibile fosse l'eccedenza rispetto al triplo della retribuzione fissa; la Corte ha ritenuto tale interpretazione non vincolante e non conforme all'effetto prodotto dalla novella normativa del 2011.
Sentenza Corte Costituzionale n. 201/2014
La Corte costituzionale aveva respinto la questione di legittimità ma non aveva circoscritto il concetto di "settore finanziario" in modo da escludere letture ampie; la Cassazione considera coerente la lettura estensiva del legislatore.
Massime di principio
- Per i compensi erogati dal 17/07/2011 l'addizionale IRPEF di cui all'art. 33 si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione; non è più necessario che la variabile superi il triplo della retribuzione fissa.
- Il concetto di "settore finanziario" va interpretato ampiamente: rientrano anche soggetti non necessariamente sottoposti a vigilanza bancaria/finanziaria se operano sulla scena finanziaria e possono produrre effetti sistemici per effetto di incentivi retributivi.
- Per ottenere un rimborso in casi simili è necessario provare che la situazione concreta non rientra nella nozione ampia di settore finanziario o che la disciplina applicabile è quella anteriore alla novella (verificando la data di erogazione del compenso).
- Le indicazioni amministrative (circolari) non prevalgono sulla diversa interpretazione data dalla norma e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
- L'autorità del giudicato esterno vincola solo se sussiste identità di parti, di petitum e di causa petendi; sentenze su altri soggetti non vincolano automaticamente.
- Nelle valutazioni vanno considerati il profilo temporale (data di erogazione del bonus), la natura del rapporto e la qualificazione dell'impresa: questi elementi determinano l'applicabilità dell'addizionale.
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