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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19011/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per detenzione di sostanza stupefacente, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di violazione di legge. Sosteneva che la Corte di appello non avesse riconosciuto la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, invocando una diversa qualificazione del fatto in ragione delle concrete modalità della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello, che aveva valorizzato il dato quantitativo e qualitativo della sostanza rinvenuta in possesso dell'imputato: 98 grammi di cocaina, con purezza superiore all'86%, da cui erano ricavabili 564 dosi singole. Tali elementi sono stati considerati incompatibili con la lieve entità, perché indicativi di abitualità e professionalità nella condotta. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stato disposto il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice applicata per la condanna per detenzione di stupefacente; il fatto contestato rientrava nella disciplina ordinaria del reato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità è configurabile solo in presenza di minima offensività complessiva del fatto, valutata sulla base di dato quantitativo, qualitativo e degli altri indici normativi (mezzi, modalità, circostanze dell'azione); se uno degli indici risulta decisivo in senso negativo, l'ipotesi lieve è esclusa.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di colpa nella causa di inammissibilità, la possibilità di escludere l'onere della somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto tale esclusione è stata negata.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Richiamata ai fini della verifica della sussistenza o meno della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, rilevante per l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico

    «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio»

    Le Sezioni Unite hanno stabilito il criterio di valutazione complessiva della lieve entità, attribuendo rilievo decisivo al parametro negativamente assorbente.

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo

    È stato ribadito che l'accertamento della lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta secondo gli indici previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • L'ipotesi di lieve entità nei reati in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della concreta offensività del fatto, alla luce del dato qualitativo e quantitativo della sostanza e degli ulteriori indici normativi relativi a mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
  • Quando la quantità, la purezza o la capacità di dosaggio della sostanza evidenziano un livello di offensività non minimale, il giudice può escludere la fattispecie lieve anche valorizzando elementi indicativi di abitualità e professionalità della condotta.
  • Se uno degli indici legali relativi alla lieve entità risulta negativamente assorbente, le altre circostanze favorevoli non possono ribaltare l'esito del বিচারizio sulla qualificazione del fatto.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, la Corte può condannare il ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

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