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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17106/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il provvedimento di rinnovazione della custodia in carcere. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria relativa al reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), sostenendo che le dichiarazioni del collaboratore Iaquinta, le intercettazioni e le osservazioni valorizzate dal Tribunale non dimostrerebbero il suo inserimento dinamico e funzionale nell'organizzazione, né un apicale contributo quale presunto reggente della costola di Pagliarelle; contestava inoltre la non univocità delle intercettazioni, l'assenza di riscontri di localizzazione nel giorno del summit/rito di affiliazione e la natura meramente frequentativa dei contatti rilevati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse aspecifica e mirasse a una rivalutazione di merito degli elementi probatori, cosa non consentita in sede di legittimità. Il Collegio ha confermato che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la gravità indiziaria avendo fatto riferimento alle dichiarazioni del collaboratore, a intercettazioni e a molteplici riscontri (summit del 20/10/2018, riti di affiliazione, riprese video, servizi di osservazione, precedenti accertamenti in altri procedimenti). La pronuncia ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, e ha disposto gli adempimenti di cancelleria relativi all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

    La Corte conferma che per integrare la partecipazione ad associazione di tipo mafioso è necessario dimostrare lo stabile inserimento nel tessuto organizzativo con un ruolo dinamico e funzionale; il Tribunale aveva ritenuto che gli elementi raccolti soddisfacessero la gravità indiziaria su tale profilo

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla rinnovazione della misura cautelare in sede di giudice competente

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che delimita i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non adeguatamente circostanziata ai sensi di questa disposizione

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente come regola di valutazione dei risultati probatori: i riscontri vanno valutati secondo le regole di esperienza, ma la critica difensiva non può limitarsi a contestare le frequentazioni senza contestare puntualmente i riscontri

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con legge 18/12/2020, n. 176)

    Normativa invocata per la richiesta e concessione della discussione orale in udienza, disciplinante modalità processuali straordinarie (richiesta ammessa)

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale cui la cancelleria deve ottemperare in assenza di liberazione dell'imputato in conseguenza del provvedimento

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai presupposti per l'esenzione o riduzione delle somme dovute alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti tali condizioni

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può essere adita per una semplice rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che mirano a riconsiderare il peso degli elementi di prova sono inammissibili se non indicano vizi logico-giuridici puntuali nella motivazione del giudice di merito
  • Un ricorso in cassazione deve specificare chiaramente su quale profilo la motivazione sia assente, contraddittoria o manifestamente illogica: l'aspecificità conduce a inammissibilità
  • Per la configurazione dell'art. 416-bis è necessario dimostrare non solo l'affiliazione rituale ma anche concreti indici di stabile inserimento e di ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio
  • Le dichiarazioni di collaboratori e le intercettazioni, se corredate da riscontri (osservazioni, riprese video, precedenti emendamenti probatori), possono costituire gravità indiziaria sufficiente; la loro interpretazione è questione di merito devoluta al giudice di merito
  • Contestare l'interpretazione di conversazioni intercettate richiede argomentazioni che escano dalla mera alternativa interpretativa: la valutazione del linguaggio criptico è tipicamente questione fattuale riservata al giudice di merito
  • In sede di impugnazione è strategicamente fondamentale individuare e documentare specifici passaggi logici carenti nella motivazione affinché il motivo non sia ritenuto aspecifico
  • La mancata individuazione puntuale e documentata di errori di logica o di omissioni nella motivazione espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e a sanzioni economiche (Cassa delle ammende)

Testo integrale

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