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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45881/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Roma che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva applicato la pena concordata con il Procuratore Generale. Avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. In cassazione: (1) Fabi Giordano deduceva vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; (2) entrambi deducevano violazione dell'art. 133-bis c.p. sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto intervenire sull'accordo delle parti riducendo la pena pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi proposti erano generici e, soprattutto, preclusi dalla rinuncia operata nell'ambito dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; la giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di sollevare in cassazione questioni sulle quali il soggetto abbia rinunciato a favore dell'accordo, salvo i casi di pena illegale o di estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza d'appello. Per l'inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Consente l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero su determinati profili della pena; la rinuncia a dedurre altri motivi in funzione dell'accordo ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale, impedendo di sollevare in Cassazione le questioni oggetto di rinuncia (salvo vizi di illegittimità della pena o estinzione del reato per prescrizione antecedente alla sentenza d'appello).

  • art. 133-bis cod. pen.

    Norma evocata dai ricorrenti per chiedere una riduzione della pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che la questione sia preclusa dalla rinuncia collegata all'accordo e quindi non valutabile in cassazione, nonostante la possibile rilevanza della norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione della somma in favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata nella presente sentenza per sanzionare i ricorrenti.

Massime di principio

  • La rinuncia a motivi di impugnazione nell'ambito di un accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. preclude la possibilità di sollevare in Cassazione le questioni oggetto di tale rinuncia, salvo due eccezioni: pena illegale o estinzione per prescrizione intervenuta anteriormente alla sentenza di appello.
  • Se si intende preservare la possibilità di contestare in sede di legittimità determinati profili (es. riconoscimento della sospensione condizionale o applicazione dell'art. 133-bis), non bisogna rinunciare espressamente a tali censure nell'accordo di cui all'art. 599-bis.
  • I motivi generici o non consentiti dalla legge, specialmente se collegati a una rinuncia preventiva, rendono il ricorso per cassazione inammissibile e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
  • Le eccezioni all'effetto preclusivo dell'accordo (pena illegale e prescrizione già maturata) devono essere valutate con attenzione: se presenti, possono rendere ammissibile il ricorso nonostante la rinuncia.
  • In fase di definizione concordata della pena è consigliabile documentare chiaramente quali profili si intendono riservare per eventuali impugnazioni future per evitare preclusioni involontarie.

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