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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21034/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, dopo aver effettuato nel 2010 un investimento ambientale ritenuto agevolabile ai sensi della c.d. Tremonti ambiente, ha presentato nel 2014 istanza di rimborso dell’IRES versata in eccesso per il periodo d’imposta 2010, assumendo che la quota di reddito reinvestita dovesse essere detassata. L’istanza è stata respinta per silenzio-rifiuto e il diniego è stato confermato in primo e secondo grado. Con il primo motivo di ricorso la contribuente ha denunciato violazione dell’art. 6, commi 13-19, L. 388/2000, dell’art. 23, comma 11, D.L. 83/2012 e dell’art. 8 del Reg. CE n. 800/2008, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito efficacia retroattiva abrogativa all’agevolazione, mentre al momento dell’investimento il beneficio era vigente. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di gravame relativi alla sussistenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione e quindi del rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il beneficio fiscale della Tremonti ambiente non presuppone l’avvio di un procedimento amministrativo, ma si sostanzia nella detassazione della quota di reddito dell’impresa destinata all’investimento ambientale, purché l’investimento sia stato effettuato quando la norma agevolativa era ancora vigente. Poiché la CTR aveva negato il beneficio ritenendo necessaria la previa apertura di un "procedimento avviato" anteriormente al 26.6.2012, la sentenza è stata cassata. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione

    è richiamato come norma processuale per censurare la decisione di merito per falsa applicazione della disciplina agevolativa fiscale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia

    è richiamato come vizio processuale dedotto con il secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388

    la Corte afferma che il beneficio consiste nella detassazione della quota di reddito impiegata nell’investimento ambientale, senza necessità di avvio di un procedimento amministrativo, e spetta se l’investimento è stato effettuato quando la norma era vigente.

  • art. 23, commi 7 e 11, D.L. 22 giugno 2012, n. 83

    abrogazione delle disposizioni e disciplina dei procedimenti avviati anteriormente

    la CTR aveva letto la norma come limitativa ai soli procedimenti avviati prima del 26.6.2012; la Corte, richiamando il proprio precedente, esclude che tale disciplina consenta di negare il beneficio quando l’investimento sia stato eseguito prima dell’abrogazione.

  • art. 8, Regolamento CE 6 agosto 2008, n. 800

    norma richiamata dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge, ma non sviluppata autonomamente nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • L’agevolazione fiscale che si sostanzia nella detassazione di una quota di reddito destinata a un investimento spetta se l’investimento è stato effettivamente realizzato nel periodo di vigenza della norma agevolativa, senza che sia necessario dimostrare l’avvio di un procedimento amministrativo di riconoscimento del beneficio.
  • Quando una disposizione abrogatrice contiene una clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati, tale formula non può essere usata per introdurre surrettiziamente un requisito ulteriore rispetto a quello previsto dalla norma agevolativa originaria, se quest’ultima non richiede l’attivazione di un procedimento.
  • In sede di legittimità, è censurabile per violazione di legge la decisione di merito che interpreti una disciplina fiscale in modo da attribuirle effetti retroattivi non desumibili dal testo normativo e incompatibili con la struttura del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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