Cassazione Penale, Ordinanza n. 03894/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto in abitazione. Con l'unico motivo ha denunciato l'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e l'illogicità della motivazione, lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli definiti da altra sentenza del G.u.p. del Tribunale di Modena del 27/09/2023. La censura mirava dunque a ottenere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso e, conseguentemente, il trattamento sanzionatorio più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, osservando che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è solo quello che emerge dal contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua perché ha escluso l'esistenza di elementi indicativi dell'unicità del disegno criminoso, qualificando le condotte come espressione della dedizione dell'imputato alla commissione di reati contro il patrimonio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la continuazione tra più fatti-reato; la Corte ne esclude l'applicazione per mancanza di elementi dell'unicità del disegno criminoso.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione censurabile è solo quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo con le massime di esperienza o con le altre affermazioni del provvedimento; nel caso concreto tale vizio non è stato ravvisato.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede elementi concreti dai quali desumere l'unicità del disegno criminoso; in mancanza, la mera serialità delle condotte non basta.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non coincide con una semplice diversa lettura dei fatti, ma presuppone un contrasto logico della motivazione con le massime di esperienza o con le altre affermazioni della sentenza.
- La mera deduzione dell'erronea applicazione dell'art. 81 c.p. è inammissibile quando la sentenza di merito abbia già dato adeguata e non illogica spiegazione dell'assenza del medesimo disegno criminoso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente sopporta le spese processuali e può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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