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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8106/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Regione)

La controversia

La società aveva gestito dal 2001 il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano in forza di contratti con il Comune e la Provincia, scaduti nel 2003 e prorogati fino al 2012. In base alla legislazione sulle agevolazioni tariffarie per le fasce deboli, effettuava trasporti a prezzi inferiori a quelli ordinari; i contratti prevedevano un corrispettivo per i servizi e la possibilità di un’integrazione a consuntivo per l’eventuale mancato introito, integrazione che era stata erogata. Ritenendo insufficiente la compensazione, la società ha agito contro la Regione, anziché contro le controparti contrattuali, chiedendo la differenza tra i ricavi ottenuti con le tariffe agevolate e quelli che avrebbe conseguito applicando le tariffe ordinarie. I giudici di primo grado e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1319/2017 depositata il 28 giugno 2017, hanno respinto la domanda. Con due motivi, la società ha denunciato la violazione del Regolamento CEE n. 1191/1969 e successive modifiche, sostenendo che esso attribuisse direttamente all’impresa il diritto al rimborso integrale dello svantaggio tariffario e fosse applicabile al rapporto contrattuale; ha inoltre censurato l’interpretazione dell’art. 17 della legge n. 422/1997, sostenendo che la previsione del corrispettivo contrattuale non fosse applicabile al caso concreto e che la disciplina nazionale fondasse la pretesa di compensazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, trattando congiuntamente i due motivi perché connessi. Ha rilevato che la pretesa era stata proposta contro la Regione, estranea ai contratti stipulati con il Comune e la Provincia, e che né il Regolamento n. 1191/1969 né la legislazione nazionale o regionale individuavano un’obbligazione della Regione di corrispondere direttamente all’impresa la differenza tra tariffa agevolata e tariffa ordinaria. Dopo la riforma del 1991, gli obblighi di servizio potevano derivare anche da contratti di servizio pubblico; la legge n. 422/1997 rimetteva a tali contratti la determinazione delle compensazioni, nel rispetto dei criteri europei. Questi criteri disciplinano la determinazione della compensazione eventualmente prevista, ma non impongono di per sé il pagamento né attribuiscono un credito verso un soggetto terzo rispetto al contratto. Nel caso concreto, i contratti prevedevano un corrispettivo complessivo e una possibile integrazione a consuntivo, che era stata erogata; non fondavano il diritto alla differenza richiesta. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni. La Corte ha dato atto, ove dovuto, dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • Regolamento CEE n. 1191/1969

    Come si può agevolmente dedurre, nè dal Regolamento UE, nè dalla legge nazionale, nè da quella regionale deriva un obbligo a carico della Regione Veneto di compensare lo svantaggio economico nei termini pretesi dalla società ricorrente; piuttosto la compensazione è rimessa alla contrattazione delle parti, la quale deve tener conto dei criteri fissati nel Regolamento UE.

    Il Regolamento stabilisce i criteri uniformi cui attenersi per determinare la compensazione, ma non impone autonomamente alla Regione di corrisponderla all’impresa. La previsione della compensazione e i relativi obblighi verso l’impresa sono rimessi al contratto di servizio.

  • Regolamento CEE n. 1893/1991

    In pratica, dopo la riforma del 1991, gli obblighi di servizio (e dunque anche tariffari) possono gravare sulle imprese di trasporto sia per effetto di provvedimenti unilaterali (ma sempre meno frequenti) sia per effetto di contratti appositi.

    La riforma ha affiancato al regime degli obblighi imposti unilateralmente quello fondato su contratti di servizio pubblico; la fattispecie esaminata ricadeva in quest’ultimo regime.

  • L. n. 422/1997, art. 17

    La legge nazionale, all’art. 17, demanda infatti ai contratti di servizio pubblico di cui all’art. 19, di stabilire le compensazioni economiche nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento UIE.

    La legge nazionale rimette ai contratti di servizio pubblico la determinazione delle compensazioni economiche, che devono rispettare i criteri del Regolamento; non attribuisce per ciò solo un credito diretto dell’impresa verso la Regione terza rispetto al contratto.

  • L. n. 422/1997, art. 19

    La legge nazionale, all’art. 17, demanda infatti ai contratti di servizio pubblico di cui all’art. 19, di stabilire le compensazioni economiche nel rispetto dei criteri indicati dal Regolamento UIE.

    I contratti di servizio pubblico individuati dalla legge costituiscono la sede in cui stabilire le compensazioni economiche, nel rispetto dei criteri europei.

  • L.R. Veneto n. 25/1998, art. 27

    Infine, la legge regionale del Veneto (n. 25 del 1998) affida alla Giunta di fissare i criteri della politica tariffaria tenendo conto dell’art. 11 del Regolamento (art. 27).

    La disposizione demanda alla Giunta regionale la fissazione dei criteri della politica tariffaria, tenendo conto dei criteri europei; non istituisce l’obbligo di pagamento diretto alla società nei termini rivendicati.

  • art. 1173 c.c.

    Secondo la prospettazione della ricorrente la Regione Veneto sarebbe tenuta al pagamento delle differenze, in ragione del Regolamento, della legge nazionale e di quella regionale, ossia di una obbligazione che ha fonte per l’appunto nelle predette leggi, non essendovi alcun impegno contrattuale della Regione Veneto nei riguardi della società di trasporto, nè potendosi la Regione ritenere obbligata ad altro titolo, tra quelli indicati dall’art. 1173 c.c..

    La Corte considera la pretesa come fondata sull’asserita nascita di un’obbligazione legale, ma esclude che le norme invocate individuino una condotta imposta alla Regione nell’interesse dell’impresa. Il riferimento all’art. 1173 c.c. non consente quindi di ricavare, nel caso concreto, un diverso titolo obbligatorio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime dei servizi di trasporto pubblico fondato su contratti di servizio, la disciplina europea della compensazione tariffaria fissa i criteri di determinazione dell’eventuale compensazione, ma non crea, da sola, un obbligo di pagamento in capo all’ente pubblico né un diritto dell’impresa alla differenza integrale tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata.
  • Quando la compensazione è rimessa al contratto di servizio, gli obblighi derivanti dalle previsioni legali che ne integrano il contenuto gravano sulle parti del contratto e non, in assenza di una specifica previsione, su un ente pubblico terzo rispetto al rapporto.
  • La disciplina legislativa che affida ai contratti di servizio pubblico la determinazione delle compensazioni economiche non consente di ottenere da un soggetto estraneo al contratto somme ulteriori rispetto a quelle previste e corrisposte secondo il regolamento negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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