Cassazione Penale, Ordinanza n. 35692/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili, commesso quale legale rappresentante di due società in un arco temporale pluriennale. La condotta, secondo i giudici di merito, consisteva nell’occultamento di numerose fatture attive relative agli anni d’imposta 2011-2016, tale da ostacolare la ricostruzione del volume d’affari; l’accertamento è stato ricostruito anche mediante l’acquisizione di copie delle fatture presso i clienti delle società. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio sulla conferma della colpevolezza, sostenendo in sostanza una lettura alternativa del compendio probatorio; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In memoria è stata chiesta l’ammissibilità del ricorso e la decisione nel merito, insistendo soprattutto sul primo motivo.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logica e adeguata sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza e della documentazione reperita presso terzi. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che l’art. 131-bis c.p. era correttamente escluso in ragione della pluralità delle fatture occultate, dell’arco temporale esteso e dell’ammontare complessivo del tributo evaso. Ha parimenti ritenuto infondato il terzo motivo, valorizzando l’assenza di elementi positivi e di condotte riparatorie, nonché la circostanza che la pena era già stata determinata al minimo edittale e sospesa condizionalmente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili richiede un impedimento concreto alla ricostruzione del reddito o del volume d’affari; tale impossibilità non va intesa in senso assoluto, potendo risultare anche dalla necessità di acquisire la documentazione mancante presso terzi o aliunde.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti pluralità di documenti occultati, durata temporale estesa e un ammontare di imposta evasa non trascurabile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica, coerente e completa.
- Nel reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili, l’elemento dell’impossibilità di ricostruire reddito o volume d’affari sussiste anche quando l’attività di accertamento richieda di recuperare la documentazione mancante presso soggetti terzi.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa dalla reiterazione della condotta, dalla sua protrazione per un lungo periodo e dall’entità complessiva del vantaggio fiscale o dell’imposta evasa.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi l’assenza di elementi positivi e di condotte riparatorie, soprattutto se la pena è già stata determinata nel minimo edittale.
Come è indicizzato
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