Cassazione Penale, Sentenza n. 12999/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Dotale impugnava l'ordinanza del Tribunale di Latina che confermava la convalida, da parte del pubblico ministero, del sequestro probatorio di un tubo in ferro (cm. 43) ritenuto pertinente ai reati di minaccia e danneggiamento commessi ai danni di Cristina Marrocco. Il ricorrente denunciava: (1) violazione del diritto di difesa e motivazione apparente perché il verbale di sequestro redatto dalla polizia giudiziaria, pur richiamato dal decreto di convalida, non sarebbe stato allegato né comunicato all'indagato; (2) nullità/insufficienza della motivazione del decreto di convalida e violazione delle norme sulla notificazione e sulla motivazione (artt. 125, comma 3; 309, comma 9; 355, comma 2 c.p.p.), con conseguente mancanza di autonoma motivazione del provvedimento di convalida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, dall'esame del decreto di convalida, il verbale di sequestro era effettivamente allegato al provvedimento, rendendo legittima la motivazione per relationem adottata dal Tribunale di Latina. Sul merito, il pubblico ministero nel decreto aveva adeguatamente descritto i fatti, indicato l'uso del tubo per commettere i reati e richiamato il verbale dei Carabinieri che attestava la natura del bene e la necessità del sequestro. Pertanto la motivazione è stata ritenuta congrua e non apparente. Il Tribunale aveva inoltre correttamente osservato il divieto di restituzione ex art. 324, comma 7 c.p.p., posto che l'oggetto è soggetto a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 2) c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Il divieto di restituzione dell'oggetto in sequestro opera anche quando l'oggetto è soggetto a confisca obbligatoria; la Corte ha richiamato tale disposto per giustificare il divieto di restituzione del tubo.
Il decreto di sequestro deve essere motivato a pena di nullità; tuttavia la motivazione può essere resa per relationem se l'atto richiamato è allegato al provvedimento.
Norma sulla confisca obbligatoria: oggetti utilizzati per commettere il reato possono essere soggetti a confisca obbligatoria, circostanza che giustifica il divieto di restituzione del bene sequestrato.
Articolo relativo al reato di minaccia, richiamato nel contesto fattuale per qualificare il tubo come strumento utilizzato per commettere il reato.
Articolo relativo al reato di danneggiamento, richiamato insieme all'art. 612 c.p. per inquadrare i fatti descritti nel decreto di convalida.
Dispositivo che consente la condanna alle spese di procedimento; la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex art. 616, comma 1 c.p.p.
comma 1, lett. b) e lett. c)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione insufficiente) e valutati dalla Corte.
Norma sulla notificazione degli atti: richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità del decreto se privo del verbale notificato; la Corte ha ritenuto però che l'allegazione del verbale al decreto soddisfacesse le esigenze di motivazione e conoscibilità.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione del decreto e agli adempimenti della polizia giudiziaria; la Corte non ha ritenuto sussistere la nullità lamentata.
Richiamata dal ricorrente in tema di nullità e motivazione degli atti; la Corte ha valutato che la motivazione per relationem, con l'allegazione del verbale, fosse sufficiente.
Cost., art. 24
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non fosse stato leso, essendo il verbale allegato al decreto.
Cost., art. 111
Richiamato dal ricorrente in relazione al corretto svolgimento del processo; la Corte ha ritenuto le garanzie rispettate alla luce della motivazione e degli atti allegati.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, Salcini
Principio secondo cui la motivazione per relationem è legittima quando l'atto di riferimento sia allegato al provvedimento che deve essere motivato; richiamata e applicata dalla Corte.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci
Precedente citato in relazione all'operatività del divieto di restituzione anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio; la Corte lo ha richiamato per avvalorare la posizione del Tribunale di Latina.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida se l'atto richiamato (es. verbale di sequestro) è effettivamente allegato al provvedimento che lo richiama; in tal caso non si può ritenere la motivazione apparente per il solo fatto che l'indagato non abbia ricevuto separatamente quell'atto.
- La mancata comunicazione autonoma di un verbale da parte della polizia giudiziaria non determina automaticamente la nullità del decreto di convalida, quando dal decreto stesso risulti l'allegazione dell'atto e la descrizione dei fatti che giustificano il sequestro.
- Il decreto di sequestro deve sempre dare conto del fumus commissi delicti e della necessità della res in sequestro; tuttavia tali elementi possono essere adeguatamente esposti ricorrendo all'allegazione e al richiamo di un verbale investigativo.
- Se l'oggetto sequestrato è soggetto a confisca obbligatoria, opera il divieto di restituzione (anche ai sensi dell'art. 324, comma 7 c.p.p.), che può giustificare il mantenimento del sequestro anche dopo verifiche giudiziarie.
- In sede di impugnazione, le censure sulla motivazione e sull'adempimento delle formalità documentali sono valutate in concreto sulla base degli atti prodotti: il mero rilievo formale privo di riscontro negli atti non basta a determinare l'annullamento.
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