Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33110/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava IVA detratta nell'anno 2011 su fatture emesse da un fornitore, ritenute relative a operazioni soggettivamente inesistenti, con applicazione di interessi e sanzioni. La società contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado, ma l'Ufficio aveva proposto appello. Nel corso del giudizio di appello la società era stata dichiarata fallita; il giudizio era stato dichiarato interrotto e poi riassunto dall'Ufficio. La segreteria aveva comunicato l'avviso di trattazione ai soli difensori già costituiti prima del fallimento, che avevano poi depositato comunicazione di cessazione dell'efficacia del mandato. In Cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di sottoscrizione del presidente del collegio, in violazione dell'art. 36, comma 3, d.lgs. 546/1992; 2) nullità della sentenza per violazione degli artt. 43 l. fall., 43 e 31 d.lgs. 546/1992, perché l'avviso di trattazione, dopo l'evento interruttivo e la riassunzione, era stato comunicato ai soli difensori della società in bonis e non anche al curatore fallimentare, che aveva acquisito la rappresentanza processuale della fallita.

La decisione

La Corte ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la sentenza impugnata era sottoscritta solo dal giudice relatore e non anche dal presidente del collegio, con conseguente nullità della decisione. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che dopo la dichiarazione di fallimento e la riassunzione il contraddittorio andava instaurato anche nei confronti della parte fallita, in persona del curatore, mediante comunicazione personale dell'avviso di trattazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 546/1992

    difetto di sottoscrizione del presidente

    La sentenza della commissione tributaria deve essere sottoscritta secondo le forme prescritte; la mancanza della sottoscrizione del presidente integra vizio di nullità della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione e per violazione delle regole sul contraddittorio è deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 161 c.p.c.

    nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ.

    La sottoscrizione mancante o insufficiente incide sulla validità dell'atto secondo il regime della nullità processuale richiamato dalla Corte in relazione alla sottoscrizione della sentenza collegiale.

  • art. 43 l. fall.

    la contribuente in fallimento, nella persona del curatore, che ne ha acquisito la rappresentanza processuale ex art. 43 l. fall.

    Dopo la dichiarazione di fallimento la rappresentanza processuale della parte fallita spetta al curatore, con necessità di comunicazioni e notifiche a quest'ultimo.

  • art. 43, comma 1, d.lgs. 546/1992

    la comunicazione di cui all'art. 31, oltre che alle altre parti costituite nei luoghi indicati dall'art. 17, deve essere fatta alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori personalmente

    In caso di evento interruttivo e successiva riassunzione nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di trattazione deve essere fatta personalmente anche alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori.

  • art. 31 d.lgs. 546/1992

    La disciplina delle comunicazioni processuali nel rito tributario opera anche dopo eventi interruttivi e riassunzione, imponendo il corretto indirizzamento degli avvisi.

  • artt. 40 e 41 d.lgs. 546/1992

    dichiarato l'evento interruttivo e di poi presentata istanza di trattazione

    La riassunzione del giudizio dopo l'evento interruttivo fa riprendere il processo, ma non esonera dal rispetto delle regole sul contraddittorio nei confronti della parte colpita dall'evento.

Massime di principio

  • La sentenza di un collegio giudicante priva di una delle sottoscrizioni prescritte è affetta da nullità deducibile in cassazione, poiché la sottoscrizione è elemento essenziale di riferibilità dell'atto al giudice.
  • Nel processo tributario, quando interviene il fallimento di una parte nel corso del giudizio, gli atti successivi alla riassunzione devono essere comunicati anche al curatore, quale nuovo rappresentante processuale della massa fallimentare.
  • La comunicazione dell'avviso di trattazione, dopo un evento interruttivo, non può essere limitata ai difensori della parte quando la legge richiede la comunicazione personale alla parte colpita dall'evento o ai suoi successori.
  • La violazione delle regole sulla sottoscrizione della sentenza e sulla corretta instaurazione del contraddittorio integra nullità processuali che impongono la cassazione con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.