Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rifiutato di riconoscere la disciplina della continuazione tra reati dichiarati in due precedenti sentenze: sentenza del 18/04/2012 del GUP del Tribunale di Firenze (irrevocabile dal 19/03/2021) e sentenza del 14/04/2010 del Tribunale di Firenze (irrevocabile dal 17/11/2016). Il difensore ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione, sostenendo che i fatti sarebbero giuridicamente identici, posti in essere con le medesime modalità, contro le stesse persone, nello stesso luogo e che i fatti più recenti erano emersi già nell'istruttoria del primo processo; (2) violazione dell'art. 81, comma 2, c.p. e carenza/contraddittorietà della motivazione per un presupposto ritenuto falso: secondo la difesa la sentenza del 14/04/2010 aveva, in realtà, assorbito o escluso alcune imputazioni (reclutamento e favoreggiamento all'ingresso clandestino) e aveva affermato che l'imputato aveva poi "continuato" l'attività criminosa, circostanza che secondo la difesa sarebbe indice della unità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il GIP, con motivazione adeguata e logica, abbia correttamente escluso l'applicabilità della continuazione: ha dato rilievo decisivo alla distanza temporale di circa cinque anni tra le condotte e alle diverse modalità di azione (in un episodio il Cappelli aveva agito da solo, nell'altro in concorso con altri), nonché alla maggiore strutturazione e organizzazione delle condotte più risalenti (reclutamento e scambio di ragazze) rispetto a quelle successive, in cui l'imputato si sarebbe limitato ad agevolare e sfruttare la prostituzione. La Corte ha affermato che la mera reiterazione di reati della stessa specie o la circostanza che fatti successivi emergano in una precedente istruttoria non dimostrano la deliberazione originaria e unitaria richiesta dall'istituto della continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Si segnala che il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio, istanza non accolta.
Norme richiamate
La norma disciplina la continuazione: richiede una deliberazione originaria e unitaria che colleghi più reati. La Corte ha interpretato la norma nel senso che non basta la somiglianza tipologica o la reiterazione nel tempo; è necessaria l'esistenza di un unico disegno criminoso unitario.
art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Si tratta dei motivi di cassazione relativi a vizi di motivazione (violazione di legge e illogicità, carenza o contraddittorietà della motivazione). La Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate rispetto alla valutazione operata dal GIP.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di una deliberazione originaria e unitaria: non basta la ripetizione nel tempo di reati della stessa specie.
- La distanza temporale rilevante (anni di intervallo) e cambiamenti significativi nelle modalità operative (es. agire da solo vs in concorso, diverso grado di organizzazione) possono far escludere la continuazione.
- Il fatto che reati successivi emergano durante l'istruttoria di un procedimento anteriore non è di per sé indice di una progettualità unitaria originaria.
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione è utile dimostrare elementi di collegamento operativo e intenzionale: pianificazione comune, continuità logistica o organizzativa, medesimo progetto criminale, rapporti costanti con gli stessi coautori o vittime.
- Nelle impugnazioni contro un diniego di continuazione le censure sulla motivazione devono mirare a dimostrare che il giudice ha travisato i fatti o omesso di considerare elementi probatori decisivi (prove di collegamento, documenti, flussi finanziari, comunicazioni), non solo a contestare valutazioni di merito fondate su tempo e modalità.
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