Cassazione Penale, Ordinanza n. 30038/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre negato la liquidazione delle spese in favore della parte civile, rilevando che non risultava un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa nel contesto della dichiarata inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato/riqualificato la condanna per il reato di calunnia, deducendo: (1) carenza dell'elemento psicologico e del dolo specifico, con contestazione della riqualificazione operata in appello in relazione all'art. 56, comma 4, in rapporto all'art. 368 c.p.; (2) illegittimità delle statuizioni civili, in particolare della liquidazione del danno. La parte civile ha depositato conclusioni e nota spese. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché generico e sostanzialmente reiterativo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni corrette; ha giudicato inammissibile il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva spiegato che il danno liquidato corrispondeva esattamente alla somma indicata nel titolo rilasciato dal ricorrente e non riscossa dal venditore a causa della falsa denuncia di smarrimento, mentre ulteriori contestazioni sulla corrispondenza tra somma concordata e bene compravenduto avrebbero dovuto essere fatte valere in sede civile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato per cui vi è stata condanna; la Corte non rivede il merito sulla sussistenza dell'elemento psicologico perché i motivi difensivi sono generici e già disattesi in appello.
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte d'appello in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto; la censura è stata ritenuta manifestamente infondata per genericità e riproposizione di questioni già vagliate.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riprodurre censure generiche o già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'elemento soggettivo deve essere sorretta da specifica critica delle argomentazioni del giudice di merito; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
- Le doglianze sulla quantificazione del danno civile non sono ammissibili in sede penale quando investono questioni di merito devolvibili alla competente sede civile e la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende; la liquidazione delle spese in favore della parte civile presuppone invece una concreta attività difensiva svolta per contrastare la pretesa avversa.
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