Cassazione Penale, Sentenza n. 38644/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 09/01/2023 per presunta errata applicazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e per mancata motivazione circa la sussistenza dei presupposti della cosiddetta "contestazione a catena". Il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse confuso il programma criminoso dell'associazione con il rapporto funzionale richiesto dall'art. 297 c.p.p., ritenendo inesistente il nesso teleologico tra il reato di detenzione e porto d'arma commesso a Pisa e il reato associativo contestato a Livorno; in particolare, le armi rinvenute non sarebbero state acquistate per costituire o mantenere l'associazione e l'associazione non sarebbe stata costituita per l'acquisto di armi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata la decisione del Tribunale di Firenze che aveva accolto l'appello di MURATA annullando l'ordinanza del GIP di Livorno. La Corte ha condiviso la valutazione secondo cui sussiste una connessione qualificata (teleologica) tra il porto d'arma commesso a Pisa e l'associazione a delinquere operativa a Livorno: le intercettazioni e gli altri atti investigativi già fornivano elementi di gravità indiziaria sugli articoli 416 e 629 c.p., l'arresto del 28/02/2019 dipendeva da tali indagini e le armi erano state acquistate da MURATA per finalità riconducibili al programma associativo (uso degli affiliati come addetti alla sicurezza di locali notturni con ricorso all'utilizzo di armi). Pertanto la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. è stata correttamente applicata anche rispetto a fatti oggetto di procedimento diverso, nella misura in cui erano desumibili dagli atti anteriori al rinvio a giudizio.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
La retrodatazione della contestazione opera anche per fatti oggetto di procedimento diverso quando sussiste una connessione qualificata (teleologica) e i fatti erano desumibili dagli atti precedenti al rinvio a giudizio; richiede dimostrazione del nesso funzionale tra i reati.
Riferito come reato di associazione a delinquere: le intercettazioni e gli elementi raccolti in relazione a questo reato hanno fornito prove preesistenti utili a valutare la gravità indiziaria e il collegamento teleologico con altri fatti.
Richiamato tra i reati oggetto delle intercettazioni che hanno contribuito alla valutazione della gravità indiziaria; dimostra che le indagini riguardavano più fattispecie riconducibili al programma criminoso.
Sentenza Sez. 1, n. 26093 del 15/02/2018 (Bruzzese) e Sez. 1, n. 47399 del 15/07/2022 (Mazzotta)
Rv. 273132 - 01; Sez. 1, n. 47399 del 15/07/2022
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, in caso di connessione qualificata, la retrodatazione prevista dall'art. 297 c.p.p. può riguardare fatti emersi in diverso procedimento se desumibili dagli atti anteriori al primo rinvio a giudizio.
Massime di principio
- La "contestazione a catena" richiede una connessione qualificata e teleologica: non basta la mera contemporaneità o associazione materiale tra fatti, è necessario un nesso funzionale per cui un reato è strumentale o funzionalmente rilevante rispetto al programma criminoso dell'altro.
- L'art. 297, comma 3, c.p.p. può retrodatare la contestazione anche a fatti oggetto di un procedimento diverso quando tali fatti erano desumibili dagli atti investigativi anteriori al rinvio a giudizio; quindi la retrodatazione non è limitata formalmente al medesimo procedimento ma dipende dalla continuità probatoria.
- Intercettazioni e altri atti investigativi possono legittimamente costituire la base per ritenere la sussistenza del nesso teleologico se dimostrano che l'impiego di mezzi (es. armi) era funzionale al programma associativo.
- Per contrastare un'applicazione dell'art. 297 in questi termini, il ricorrente deve dimostrare errori di diritto o lacune logiche nella motivazione del giudice; argomentazioni meramente assertive sulla discrepanza fra i programmi criminosi non sono sufficienti.
- Il giudice di appello può valutare in modo globale gli elementi indiziari e attribuire loro significato dimostrativo nell'ambito del percorso argomentativo: la coerenza logica e l'adeguatezza della motivazione sono elementi chiave per la valutazione di ammissibilità di un ricorso per cassazione.
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