Cassazione Civile, Ordinanza n. 18410/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un trattamento ortodontico estetico eseguito mediante applicazione di faccette dentali, ritenuto dal paziente in parte inutile e in parte eseguito non a regola d’arte, con conseguente domanda di risarcimento del danno. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese, liquidando il prezzo della prestazione e il costo di una visita odontoiatrica; la Corte d’appello aveva poi accordato un ulteriore importo per il costo futuro di sostituzione periodica delle faccette, distinguendo tra denti per i quali il trattamento era stato inutile e denti per i quali era stato necessario ma mal eseguito. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente calcolato il danno dividendo il costo di sostituzione su 17 denti anziché 15 e omettendo di considerare che tra i denti trattati vi erano anche quattro canini, con conseguente maggiore importo ancora dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non investisse un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma denunciassi piuttosto una falsa percezione di risultanze di causa, cioè un errore di fatto sulla numerosità dei denti trattati e sulla loro composizione. Tale vizio è stato qualificato come errore revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., da far valere con revocazione davanti alla Corte d’appello che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La doglianza di omesso esame è inammissibile quando, in sostanza, mira a contestare una supposta erronea percezione di dati risultanti dagli atti e non l’omissione di un fatto storico decisivo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore che consiste nella supposizione di fatti la cui verità è incontrastabilmente esclusa dagli atti o la cui falsità è positivamente stabilita integra errore di fatto revocatorio.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del T.U. spese di giustizia.
Massime di principio
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. presuppone l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è utilizzabile per contestare una semplice errata lettura o valutazione del materiale istruttorio.
- Quando il ricorrente assume che il giudice abbia fondato la decisione su dati fattuali inesatti, ma quei dati risultano dagli atti e la critica riguarda la loro percezione, il vizio è di fatto revocatorio e non di legittimità.
- L’errore di fatto che consista nella supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto documentalmente escluso va fatto valere con revocazione davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, non con ricorso per cassazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
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