Cassazione Penale, Ordinanza n. 22355/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. È stata così lasciata ferma la sentenza di merito quanto alla responsabilità penale; la Corte di appello aveva già revocato la sola sanzione amministrativa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la condanna per una violazione del codice della strada, revocando soltanto la sanzione amministrativa. Con il ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, contestando in particolare la prova che egli fosse alla guida del veicolo al momento del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché volto, in sostanza, a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, sollecitando una rivalutazione del compendio istruttorio non consentita in sede di legittimità. La decisione richiama il principio per cui la Cassazione non può rileggere gli elementi di fatto né sostituire una diversa valutazione di merito, salvo il controllo sulla congruità logica e giuridica della motivazione.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice/violata richiamata nel giudizio di merito; dalla decisione emerge solo che la condanna riguardava tale illecito stradale, senza ulteriori specificazioni sulla fattispecie.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando il percorso argomentativo del giudice di merito sia realmente viziato nella sua capacità dimostrativa; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli elementi di prova ritenuta più plausibile dalla parte.
- Quando la decisione di merito fonda l'affermazione di responsabilità su un riconoscimento certo dell'imputato da parte degli operanti, la censura che si limiti a contestare l'efficacia dimostrativa di tale compendio probatorio integra una doglianza di merito e può essere dichiarata inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'ordinamento, inclusa la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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