Cassazione Civile, Ordinanza n. 27368/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 12.669,20, qualificati come saldo del prezzo di lavori di appalto. Il destinatario del decreto ha proposto opposizione tardiva sostenendo di averne avuto conoscenza solo successivamente, a seguito del pignoramento presso banca, e deducendo la nullità della notificazione dell'ingiunzione perché eseguita presso la residenza anagrafica in Roma invece che presso il diverso luogo di abituale dimora in Montelibretti, che assumeva noto alla controparte. In Cassazione ha articolato sei motivi: omesso esame della mancata conoscenza del decreto e della dedotta nullità della notifica; omesso esame delle prove della conoscenza del nuovo domicilio da parte della creditrice; nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato nulli precetto e pignoramento; violazione delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni per avere il giudice escluso la prova della conoscenza del diverso domicilio; omesso esame della circostanza che il nuovo indirizzo non sarebbe stato idoneo a costituire dimora.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha ribadito che, quando la notifica è eseguita nel luogo di residenza anagrafica del destinatario, la nullità può configurarsi solo se il destinatario dimostra sia di essersi trasferito altrove sia che il notificante conosceva o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza il nuovo indirizzo, prevalendo in tal caso la residenza effettiva su quella anagrafica. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito sulla mancata prova della conoscenza del diverso domicilio da parte della creditrice; ha inoltre escluso l'omesso esame di fatti decisivi, rilevando che il giudice di merito aveva comunque esaminato corrispondenza, contratto di locazione e sentenza del Tribunale, motivando sul loro difetto di decisività e sulla non vincolatività della precedente pronuncia relativa agli atti esecutivi. Il ricorso è stato pertanto rigettato; è stata anche disposta la statuizione sull'ulteriore contributo unificato, mentre nulla è stato liquidato per le spese per mancata costituzione della controparte.
Norme richiamate
Il vizio è scrutinabile solo per omesso esame di un fatto decisivo, non per contestare la valutazione del significato delle prove o la ricostruzione del merito.
La nullità per motivazione apparente richiede una motivazione inesistente o meramente apparente; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la motivazione vi fosse ed esaminasse i fatti rilevanti.
La sentenza è nulla solo se manca la motivazione o essa è solo apparente; qui la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
La prova della conoscenza da parte del notificante del diverso domicilio del destinatario grava sulla parte che deduce la nullità della notificazione.
Le presunzioni possono concorrere alla prova della conoscenza del nuovo indirizzo, ma devono essere valutate dal giudice di merito.
Le presunzioni semplici sono oggetto di apprezzamento del giudice di merito e non possono essere rivalutate in cassazione.
La notifica deve essere eseguita nel luogo della residenza effettiva quando questo sia conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza; la residenza anagrafica non prevale se si prova il diverso domicilio reale.
Richiamato nel ragionamento della Corte territoriale sulla notificazione eseguita presso la residenza anagrafica.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto è eseguita presso la residenza anagrafica del destinatario, la nullità non discende automaticamente dal fatto che il destinatario asserisca di essersi trasferito altrove: occorre anche dimostrare che il notificante conosceva, o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza, il diverso indirizzo di effettiva dimora.
- La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere usata per rimettere in discussione la valutazione delle prove o il significato attribuito a documenti e testimonianze, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza sia priva di reale apparato argomentativo; non è sufficiente che la parte la reputi illogica o non condivisibile, se il giudice di merito ha comunque esaminato le risultanze istruttorie e dato conto della propria conclusione.
- La prova della conoscenza del nuovo domicilio può essere fornita anche per presunzioni o mediante documenti e corrispondenza, ma la loro idoneità è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- Una precedente pronuncia che abbia dichiarato nulli atti esecutivi notificati in fase successiva non produce automaticamente giudicato sull'opposizione al decreto ingiuntivo, se i giudizi hanno oggetto diverso e se vi è uno scarto temporale rilevante tra gli atti notificati.
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