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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09657/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi perché la prescrizione non risultava maturata per uno dei capi e, per l'altro, sarebbe maturata solo dopo la sentenza di appello. Conseguentemente ha applicato le statuizioni accessorie ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per due episodi di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso era fondato sostanzialmente sulla dedotta maturazione della prescrizione: per il capo a) del proc. n. 864/14 RG, relativo a un fatto commesso il 15 luglio 2013, si contestava il calcolo del termine prescrizionale; per il capo a) del proc. n. 491/14 RG, relativo a un fatto commesso il 28 giugno 2014, si deduceva parimenti l'estinzione del reato. La Corte ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità perché manifestamente infondati, osservando che, tenuto conto delle diverse ragioni di recidiva contestate e ritenute per le due condotte, la prescrizione non era maturata alla data della decisione per il primo fatto e sarebbe maturata solo dopo la sentenza impugnata per il secondo; pertanto la questione non incideva sul giudizio di cassazione in assenza di altri motivi.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato per la recidiva che incide sul calcolo del termine prescrizionale del primo fatto.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    richiamato per gli effetti interruttivi sulla prescrizione, da considerare in base al tipo di recidiva riscontrata.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che deduca la prescrizione in modo manifestamente infondato, quando dal corretto computo del termine emerga che il reato non era ancora estinto alla data della decisione impugnata.
  • Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare sia il regime di recidiva ritenuto in sentenza sia gli effetti dell'interruzione ex art. 161, comma 2, c.p., poiché tali elementi incidono sulla determinazione del termine finale di estinzione.
  • Se la prescrizione matura solo dopo la sentenza impugnata, la relativa deduzione non può travolgere la decisione di merito in assenza di ulteriori censure ammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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