Ordinanza n. 2667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso di primo grado, nel contesto di un'istanza telematica presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cittadina straniera ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 20974 del 24 novembre 2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le censure cautelari riguardavano, in particolare, la statuizione del TAR secondo cui l'ufficio aveva inviato le comunicazioni a entrambi gli interessati e lo Sportello unico aveva invitato per due volte le parti a depositare documentazione utile all'accoglimento dell'istanza, mediante una prima nota del 25 maggio 2021 e una successiva convocazione presso lo Sportello unico di immigrazione. L'appellante contestava quindi la ricostruzione della sentenza in ordine alle comunicazioni e agli adempimenti richiesti nell'ambito dell'istanza presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare. In sede di sommaria delibazione, propria della fase cautelare, ha ritenuto che l'appello non presentasse evidenti profili di fondatezza, con particolare riferimento al fumus delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado. La valutazione è stata fondata sulla documentazione in atti, dalla quale risultavano le convocazioni inviate agli indirizzi e-mail indicati nell'istanza telematica rispettivamente dal lavoratore e dal datore di lavoro. Non è stata disposta la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa della fase cautelare in appello.
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Individua il fondamento dell'istanza telematica nell'ambito della quale erano state inviate le comunicazioni e le convocazioni esaminate ai fini del fumus.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, la sospensione della sentenza di primo grado può essere negata quando, alla sommaria delibazione propria della fase, l'appello non presenti evidenti profili di fondatezza.
- La documentazione attestante l'invio delle comunicazioni agli indirizzi e-mail indicati dagli interessati nell'istanza telematica costituisce elemento rilevante per escludere, nella fase cautelare, la manifesta fondatezza delle censure relative all'omessa comunicazione o convocazione procedimentale.
- La valutazione cautelare del fumus può fondarsi sul confronto tra la motivazione della sentenza impugnata e gli atti documentali già presenti nel fascicolo, senza anticipare la definizione piena del merito dell'appello.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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