Cassazione Penale, Ordinanza n. 22316/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e perché i vizi astrattamente deducibili non risultavano comunque ravvisabili nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. di Trani il 10 novembre 2025, con la quale gli era stata applicata la pena concordata di anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione a fatti commessi in Molfetta il 20 maggio 2025. Dalla motivazione emerge che il ricorrente contestava il mancato proscioglimento, ma il ricorso non era fondato su alcuno dei motivi consentiti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; in particolare non venivano dedotti profili attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna in sede di patteggiamento per il fatto di detenzione/cessione di stupefacenti contestato nel procedimento
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa esclusivamente per tali motivi tassativi
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei casi in cui manchi uno dei presupposti di ammissibilità previsti dalla legge
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
richiamato quale norma che delimita i casi di ricorribilità avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è esperibile soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Il sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento non può essere utilizzato per sollecitare un generico proscioglimento dell'imputato, se non attraverso uno dei vizi tipizzati dalla legge.
- La deduzione dell'illegalità della pena o della misura di sicurezza, dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, del difetto di correlazione tra richiesta e decisione o di un vizio della volontà deve essere specifica e riconoscibile; in mancanza, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte provvede alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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