Cassazione Penale, Ordinanza n. 05998/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stata riforma della sentenza di merito, che resta ferma nella parte in cui ha affermato la responsabilità per rapina e la relativa aggravante.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di rapina, deducendo: 1) violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla sua consapevolezza e volontà di concorrere nel reato, sostenendo in sostanza di non essere a conoscenza del piano criminoso; 2) insussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambi i motivi erano privi di specificità, perché riproducevano le doglianze già formulate in appello e tendevano a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza sulla rapina, secondo cui l'aggravante delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia.
Norme richiamate
La Corte richiama la rapina e, in particolare, la circostanza aggravante delle più persone riunite, precisando che essa richiede la presenza simultanea di almeno due persone nel luogo e al momento della violenza o minaccia, in modo percepibile dalla vittima.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Cassazione non può essere trasformata in un terzo grado di merito: non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti se non si indicano specifici travisamenti delle emergenze processuali.
- Nel reato di rapina, l'aggravante delle più persone riunite presuppone la simultanea presenza di almeno due persone nel luogo e nel momento della violenza o minaccia, presenza che deve essere percepibile dalla vittima e idonea a rafforzare l'azione criminosa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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