Cassazione Penale, Sentenza n. 20547/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la conferma della condanna per ricettazione (art. 648 c.p.). Primo motivo: dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato; si contestava che la fuga dell'imputato non dimostrerebbe la consapevolezza della provenienza illecita della merce e si chiedeva, in subordine, il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen., con riformulazione della pena per la situazione di svantaggio sociale. Secondo motivo: dedotta nullità per violazione dell'art. 107 c.p.p., dovuta alla rinuncia al mandato difensivo depositata dal difensore il 06/09/2021 e alla presunta lesione del diritto alla difesa tecnica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente confrontato le censure con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa già respinta in appello (divieto di reiterare motivi di merito non devoluti). Sulla seconda doglianza la Corte ha ritenuto infondato il vizio: la rinuncia del difensore produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assistito da un nuovo difensore e sia decorso il termine a difesa; in assenza di pregiudizio concreto la decisione è regolare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione; la Corte ha ritenuto che, in presenza di elementi concreti (luogo, modalità, caratteristiche dei beni, mancanza di giustificazioni e silenzio dell'imputato), si possa ritenere accertata la consapevolezza della provenienza illecita.
art. 648, comma secondo, cod. pen.
Attenuante speciale richiamata dal ricorrente in subordine; la Corte ha rilevato che tale profilo non era stato oggetto di motivi in appello e quindi non è ammissibile sollevarlo in cassazione.
Norma relativa alla nullità per violazione del diritto alla difesa tecnica; la Corte ha interpretato che la rinuncia del difensore ha efficacia solo quando sia nominato un nuovo difensore e sia decorso il termine a difesa, perciò l'assistenza da parte del difensore rinunciante non comporta automaticamente nullità se non vi è concreto pregiudizio.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in tema di inammissibilità per aspecificità dei motivi: la generica mancata indicazione dei profili di vizio della motivazione comporta l'inammissibilità del ricorso.
Norma che consente alla Corte di cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad ulteriori sanzioni quando il ricorso è inammissibile; applicata per infliggere la somma equitativamente fissata a titolo di ammenda.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata come limite alla esposizione dei motivi nel ricorso (necessità di sintesi nella riproduzione dei motivi per la motivazione della sentenza).
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche o mera riproposizione di argomentazioni già svolte in appello e rigettate sono inammissibili.
- Non è possibile trasformare in sede di legittimità una rilettura alternativa del fatto quando tale lettura non sia stata adeguatamente sviluppata e devoluta dai gradi di merito; la Corte non sostituisce il sindacato di merito.
- Per la ricettazione, la disponibilità di beni sospetti, l'assenza di giustificazioni e il contesto (luogo, modalità) possono integrare elementi sufficienti per ritenere la consapevolezza della provenienza illecita; la fuga è un elemento valutabile ma non decisivo da solo.
- La rinuncia del difensore di fiducia produce effetto soltanto quando l'imputato abbia un nuovo difensore ed sia decorso il termine a difesa: fino ad allora il difensore rinunciante deve garantire l'assistenza e la sua presenza non determina automaticamente nullità, salvo concreto pregiudizio alla difesa.
- La mancata specificazione del vizio della motivazione (indicare in quali parti è contraddittoria, illogica o mancante) conduce all'inammissibilità del ricorso per aspecificità ai sensi della giurisprudenza consolidata.
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