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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20549/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita dagli arresti domiciliari) contestata per i reati di estorsione aggravata (capo 44), falso (capo 48) e truffa (capo 49). Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione rispetto al quadro indiziario utilizzato per le imputazioni provvisorie, alla valutazione delle esigenze cautelari e alla scelta della misura ritenuta necessaria; contesta in particolare l'interpretazione delle intercettazioni e la carenza di gravi indizi per i capi 48 e 49.

La decisione

La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati contestati ai capi 48 (falso) e 49 (truffa) e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Caltanissetta (art. 309, comma 7 c.p.p.). La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto: con riferimento al capo 44 (estorsione aggravata) ha ritenuto non consentite le doglianze meramente fattuali e ha confermato la valutazione delle intercettazioni come indizi "pieni", idonei a sostenere la misura cautelare (con riferimento anche alle aggravanti contestate), non ravvisando travisamenti decisivi; ha ritenuto altresì fondata la scelta della misura cautelare per il permanere del pericolo di recidiva e la gravità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Richiamata la forma di procedimento speciale in applicazione delle disposizioni emergenziali: la Corte procede secondo la specifica forma prevista dalla norma per il tipo di ricorso.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale a cui rinviare il nuovo esame sulle misure cautelari.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi deducibili in Cassazione: la norma delimita i profili di motivazione e di legge che possono essere denunciati, con onere di specificità per l'impugnante.

  • art. 416-bis, comma 1, cod. pen.

    La Corte ha dato rilievo alla configurazione delle aggravanti connesse alla fattispecie di tipo mafioso, ritenendole utili a fondare la presunzione di necessità della misura cautelare in mancanza di elementi concreti che la superino.

  • art. 48 cod. pen. (falso)

    La Corte ha ritenuto necessaria una nuova valutazione in ordine alla possibile configurazione di una diversa fattispecie di falso (per induzione) ex art. 48 c.p., rispetto agli stessi elementi indiziari, prima di confermare il concorso imputato al ricorrente.

Massime di principio

  • Se la Corte di merito ha già annullato per un coimputato le misure cautelari su determinati capi per carenza di gravi indizi, gli stessi elementi non possono automaticamente sostenere la medesima accusa per un altro indagato senza nuova e specifica valutazione: può rendersi necessario il rinvio per un nuovo esame.
  • In Cassazione le doglianze che mescolano violazioni di legge e vizi di motivazione devono essere specifiche: il ricorrente ha l'onere di indicare esattamente quale violazione corrisponde a quale parte della motivazione, pena l'inammissibilità per aspecificità.
  • L'interpretazione del linguaggio delle intercettazioni (anche se criptico) è questione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo errori logici, travisamenti o valutazioni manifestamente illogiche.
  • Le intercettazioni possono costituire indizio pieno a sostegno di misure cautelari, senza necessità di ulteriori riscontri, se il giudice di merito ne dà una valutazione logica e coerente con le massime di esperienza.
  • La qualificazione di aggravanti rilevanti (es. collegamenti o finalità "di tipo mafioso") può giustificare la preferenza per misure coercitive più afflittive in assenza di elementi concreti che superino la presunzione di necessità della misura.
  • Nelle impugnazioni cautelari è fondamentale articolare distintamente i profili di diritto e quelli di fatto; le sole riproduzioni di contestazioni già esaminate e rigettate dal merito, senza nuovi elementi, difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.

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