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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20545/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riformato la decisione di primo grado qualificando il fatto da estorsione tentata a estorsione consumata. Proponeva tre motivi: (1) inosservanza di norme processuali e valutazione probatoria errata, deducendo che la Corte di appello avrebbe utilizzato fonti di prova diverse da quelle del primo grado (tra cui dichiarazioni non considerate prima, messaggi estrapolati dal cellulare della persona offesa e una presunta registrazione mai acquisita) e senza prova certa della pronuncia della minaccia; (2) vizio della motivazione per aver omesso di valutare l'insufficienza delle minacce a costituire estorsione e per contraddittorietà/illogicità; (3) mancata o errata motivazione circa la riqualificazione del fatto da tentato a consumato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica, coerente e priva di aporie, confermando la responsabilità del Fusha e la riqualificazione del fatto in estorsione consumata. La Cassazione ha richiamato il divieto di sindacare in sede di legittimità una rilettura alternativa delle prove e ha considerato legittimo l'uso, come conforto alle dichiarazioni dibattimentali, della trascrizione di messaggi contenuta nel verbale di arresto (atto irripetibile redatto dalla polizia giudiziaria). Ha altresì richiamato il principio secondo cui la consegna di denaro alla presenza e sotto il controllo della polizia, seguita dall'arresto dell'autore, può integrare l'estorsione consumata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Citato per i limiti di riepilogo dei motivi nel provvedimento della Corte di Cassazione; disciplina le modalità sintetiche di esposizione dei motivi.

  • art. 606, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione per inosservanza di norme processuali e vizi di motivazione che possono essere dedotti in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferito al vizio di motivazione: la Corte precisa che non è necessario rispondere analiticamente a tutte le censure quando la motivazione complessiva esclude in modo convincente le argomentazioni difensive.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Richiamato in ordine alla riqualificazione del fatto in sede di appello e alla possibile impugnazione in cassazione; la Corte afferma che la riqualificazione non viola il principio del contraddittorio e non crea sorpresa se adeguatamente motivata.

  • art. 111 Cost., secondo comma

    Menziionato nell'analisi dei profili di prevedibilità e garanzia della difesa rispetto alla riqualificazione dell'imputazione; la Corte ritiene assente pregiudizio per i diritti della difesa.

  • art. 6 CEDU (Convenzione EDU)

    Richiamato rispetto al diritto a un processo equo; la Corte ritiene che la riqualificazione non abbia violato i diritti di difesa né costituisca sorpresa incompatibile con l'art. 6.

  • principio giurisprudenziale (Sez. 2, n. 12675 del 20/12/2018, Sirbu)

    Affermato il principio per cui l'estorsione si considera consumata anche quando la vittima consegna la somma sotto il diretto controllo della polizia che immediatamente arresta l'autore, perché la reazione della vittima finalizzata all'arresto non elimina lo stato di costrizione.

  • principio giurisprudenziale generale sul divieto di sindacare i fatti in Cassazione

    Ribadito che la Corte di Cassazione non può effettuare nuova valutazione delle risultanze di fatto o sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di attendibilità delle prove.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina autonomamente le prove di merito: in ricorso è essenziale indicare vizi di diritto o motivazionali specifici e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle prove.
  • Le trascrizioni di messaggi riportate nel verbale di arresto redatto dalla polizia giudiziaria possono avere valore documentale anche se non è stato sequestrato o trascritto tecnicamente il dispositivo, purché la corrispondenza all'originale sia asseverata dall'agente che ne riferisce il contenuto.
  • La riqualificazione del fatto in sede di appello (es. da tentato a consumato) è lecita se adeguatamente motivata e non arreca sorpresa alla difesa; essa non viola automaticamente il diritto di difesa salvo che introduca elementi imprevisti che rendano impossibile l'esercizio del contraddittorio.
  • La valutazione della portata intimidatoria di minacce si fonda su un giudizio complessivo delle dichiarazioni della persona offesa, delle circostanze e degli elementi documentali; la scelta della vittima di rivolgersi alla polizia, anche se coinvolta in illeciti, è rilevante per misurare il timore subito.
  • Nei ricorsi che ripropongono motivi già sollevati e motivatamente respinti in appello, la Cassazione respinge per genericità e mancato confronto critico con la motivazione di merito: occorre quindi argomentare nuovi profili rilevanti di diritto o palesi vizî di motivazione.

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