Cassazione Penale, Sentenza n. 20546/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per ritenuta appartenenza a contesto mafioso e mancato confronto con l'assenza di denuncia querela della parte offesa; 2) mancata riqualificazione della condotta in "esercizio arbitrario delle proprie ragioni" (richiamo alla giurisprudenza Sez. U Filardo); 3) omissione nella motivazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio della motivazione per non avere escluso la recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: i mezzi di impugnazione risultano generici e reiterativi dell'appello, mancanti della necessaria specificità e non confrontati criticamente con la articolata motivazione della Corte di appello; la Cassazione ha inoltre richiamato il divieto di riesame del merito e l'irrilevanza di nuove valutazioni delle prove in sede di legittimità. È stata confermata implicitamente la decisione di merito (doppia conforme) che aveva rideterminato la pena a 8 anni di reclusione e euro 7.500,00 di multa, con conferma del resto della sentenza di primo grado e condanna alle spese delle parti civili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma menzionata nei motivi di impugnazione (richiami relativi al fatto contestato); non è stata ritenuta violata dalla Corte di cassazione in quanto il motivo era generico
art. 628, comma terzo, n. 1 e 3 cod. pen.
art. 628, comma 3, n.1 e n.3
Richiamato dal ricorrente nella censura sulla qualificazione del fatto; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di diversa qualificazione giuridica per mancanza di specificità nel ricorso
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiesto il rispetto dei limiti di esposizione del ricorso nella motivazione; la Cassazione ha osservato il principio di esposizione sintetica per la motivazione
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c)
Richiamato in relazione all'inammissibilità per mancanza di specificità dei motivi che non affrontano le ragioni argomentate della decisione impugnata
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e)
Utilizzato per spiegare che la sentenza non è censurabile per silenzio su deduzioni difensive che risultano implicitamente disattese dalla motivazione complessiva
Richiamati in tema di determinazione della pena; la Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti di legge
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e per l'imposizione della somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente inammissibile
Giurisprudenza "Sez. U Filardo" (richiami)
Richiamata dalla difesa per la qualificazione dell'elemento psicologico; la Corte di appello ha esaminato e ritenuto non applicabile la ricostruzione difensiva alla luce del contesto fattuale, valutazione confermata dalla Cassazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso se i motivi sono generici, reiterativi delle deduzioni già valutate in appello e non affrontano criticamente la motivazione della corte di merito
- Non è consentito alla Cassazione un nuovo esame del merito o una rivalutazione delle risultanze probatorie; le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili
- La presenza di una "doppia conforme" (motivazioni concordi di primo e secondo grado) rende la decisione particolarmente solida e difficilmente aggredibile in sede di legittimità
- Il giudice di appello non è tenuto a discutere analiticamente ogni singola deduzione difensiva se la motivazione complessiva esclude implicitamente le prospettazioni contrarie
- Le questioni inerenti alla determinazione della pena, alle attenuanti/recidiva e alla congruità della pena rientrano in larga parte nella discrezionalità del giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo se emergono vizi logici o di arbitrarietà
- Chi impugna in Cassazione deve formulare motivi specifici e ben ancorati alla motivazione impugnata; una mera richiesta di rivalutazione degli elementi probatori comporta il rigetto per inammissibilità
- In caso di ricorso manifesto inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione equitativa (cassa delle ammende)
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