Cassazione Penale, Sentenza n. 20544/2022 del 26/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale (con riferimento originario agli artt. 624, 625 c.p. e successiva riqualificazione ex art. 628, comma 2 c.p.). Il ricorrente ha criticato: (1) la riqualificazione del fatto in rapina impropria anziché in furto aggravato, per assenza della stretta correlazione temporale tra sottrazione e violenza; (2) la motivazione della Corte di appello circa l'esclusione dell'esclusione della recidiva (vizio motivazionale); (3) la mancata riconduzione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza e la proporzione della pena (mancanza/contraddittorietà della motivazione e errata applicazione di legge).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetti di specificità e per essere, di fatto, mera reiterazione dei motivi di appello non confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il divieto di sindacare in sede di legittimità la rivalutazione delle prove e ha rilevato la presenza di una "doppia conforme" (prima e seconda corte concordi). Ha quindi rigettato le doglianze relative a qualificazione del reato, recidiva e determinazione della pena, ritenendole generiche e infondate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione contenuta nel ricorso a quanto necessario per la decisione; la Corte ha usato tale principio per ridurre la disamina dei motivi ai limiti utili.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi che non esplicitano criticamente e specificamente le ragioni della censura; applicato per dichiarare inammissibile il ricorso perché reiterativo e non confrontato con la motivazione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicato per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e le spese processuali.
artt. 624, 625 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie del furto (e sue aggravanti) come contestazione originaria; la Corte ha esaminato la riqualificazione e spiegato perché la condotta è stata ritenuta evolutiva in rapina impropria.
art. 628, comma 2, cod. pen.
Norma sulla rapina impropria: la Corte ha ritenuto che la violenza posta in essere dopo la sottrazione abbia costituito un prevedibile sviluppo volto a garantirsi il profitto del furto o l'impunità, integrando così la rapina impropria.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi per la determinazione della pena e la graduazione tra aggravanti e attenuanti; la Corte ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, sindacabile in Cassazione solo se illogica o arbitraria.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova: le critiche che chiedono una diversa lettura degli elementi probatori sono inammissibili.
- La riqualificazione in rapina impropria è legittima quando la violenza o la minaccia, anche se intervenuta dopo la sottrazione, costituisce un prevedibile e causale sviluppo dell'azione di furto finalizzato a garantirsi il profitto o l'impunità, senza necessità di perfetta contemporaneità tra sottrazione e violenza.
- Un ricorso che si limiti a reiterare i motivi già dedotti in appello senza confrontarsi con la motivazione della corte di merito è inammissibile per carenza di specificità (art. 591 c.p.p.).
- La presenza di una "doppia conforme" (concordanza tra primo e secondo grado) rafforza la zona di non sindacabilità in Cassazione e rende più difficile ottenere accoglimento per vizi di valutazione della prova.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito (artt. 132-133 c.p.): in Cassazione è ammissibile la censura solo se emerge un vizio logico o arbitrario nella motivazione sulla quantificazione della pena.
- Ricorsi inammissibili possono comportare non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e sanzioni (ammende) se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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