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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35568/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la condanna di primo grado per un furto aggravato in concorso, commesso sottraendo una borsa con effetti personali da un'autovettura lasciata incustodita. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) vizio di motivazione e illogicità della prova di responsabilità, sostenendo che l'identificazione dell'imputato si sarebbe fondata su immagini sfocate di videosorveglianza confrontate con una foto segnaletica; 2) violazione di legge in relazione all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625, comma 1, n. 7 c.p., assumendo che la presenza di telecamere avrebbe escluso tale aggravante; 3) illogicità della motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta non adeguatamente giustificata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione di merito, che aveva valorizzato le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza, comprensive di un'ammissione di responsabilità, utilizzabili nel giudizio abbreviato. Ha reputato il secondo motivo infondato, chiarendo che la presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, se non quando la sorveglianza sia specificamente idonea a impedire la sottrazione del bene. Ha considerato infondato anche il terzo motivo, osservando che, in caso di pena al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica fondata sul criterio di adeguatezza, e che la Corte territoriale aveva comunque motivato richiamando le modalità del fatto e l'agire in gruppo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come base del concorso di persone nel reato contestato

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto oggetto della condanna confermata

  • art. 625, comma 1, n. 4 c.p.

    aggravante contestata e confermata insieme alle altre

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    aggravante dell'esposizione alla pubblica fede; la Corte ribadisce che non è esclusa dalla mera presenza di telecamere di sorveglianza

  • art. 133 c.p.

    criteri di commisurazione della pena, richiamati per ritenere sufficiente la motivazione sulla pena inferiore alla media edittale

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non espressamente citato nel testo, ma il ragionamento probatorio ruota sulla valorizzazione delle dichiarazioni spontanee e degli altri elementi di riscontro; non inserito

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con la reale ratio della decisione impugnata e si limita a riproporre doglianze già vagliate dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, se utilizzabili nel rito abbreviato, possono assumere valore confermativo della responsabilità e integrare un significativo elemento di riscontro della ricostruzione accusatoria.
  • In tema di furto, l'aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza di un sistema di videosorveglianza, quando esso sia soltanto un ausilio per l'identificazione successiva degli autori e non una sorveglianza effettivamente idonea a impedire la sottrazione del bene.
  • Quando la pena applicata è inferiore alla media edittale, il giudice può motivare in modo sintetico facendo riferimento al criterio di adeguatezza e ai parametri dell'art. 133 c.p.; non è richiesta una confutazione analitica di tutti gli elementi astrattamente rilevanti.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o del tutto incongrua rispetto ai criteri legali; è sufficiente, invece, un richiamo alle modalità del fatto e alla gravità concreta della condotta.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

Testo integrale

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