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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12508/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, riformando il primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000 (capo d) perché estinto per prescrizione. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello non avrebbe esaminato le censure di parte relative alla tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, alla correttezza degli importi indicati per il 2010 nonostante l'indicazione di un codice fiscale errato, e all'assenza di elementi per ritenere il ricorrente amministratore di fatto della società Ecopan. Denuncia inoltre contraddizione tra la parte motiva e il dispositivo (dispositivo che dichiara estinzione per prescrizione), e un errore nel calcolo del termine prescrizionale (dodici anni anziché dieci). Segnala, infine, l'ampio intervallo tra dispositivo e deposito della motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo di legittimità è limitato alla verifica della coerenza logica e strutturale della motivazione e non consente la rilettura degli elementi di fatto né una diversa valutazione delle prove. Ha condiviso la ricostruzione del merito secondo cui il ricorrente era amministratore di fatto (istitore con ampia procura, dedito all'attività gestionale, intervenuto nella gestione e nella presentazione delle dichiarazioni) e ha ritenuto infondata la doglianza sulla prescrizione: tenendo conto degli atti interruttivi e dei periodi di sospensione (760 giorni + 60 giorni per legittimo impedimento) il reato non risultava prescritto alla data dell'udienza d'appello (07/07/2023). Ha poi osservato che l'eventuale errore materiale nel dispositivo della sentenza impugnata non può essere corretto dalla Corte in caso di inammissibilità del ricorso ma dal giudice a quo (art. 130 c.p.p.). Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    Norma sull'omessa presentazione della dichiarazione fiscale; applicata nella specie al soggetto ritenuto amministratore di fatto della società, che può essere ritenuto responsabile per l'omessa presentazione della dichiarazione come titolare effettivo della gestione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Limita il controllo della Corte di cassazione alla valutazione della logicità e coerenza della motivazione; la Corte non può rivedere il contenuto probatorio né proporre una diversa interpretazione dei fatti.

  • art. 159 c.p.

    Prevede sospensioni dei termini di prescrizione per specifiche cause (es. richieste di rinvio, astensioni, legittimo impedimento); il computo di tali sospensioni incide sulla determinazione della decorrenza della prescrizione e va tenuto in conto nella verifica della sua intervenuta estinzione.

  • art. 130, comma 1 c.p.p.

    Stabilisce che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, se l'impugnazione è dichiarata inammissibile, non può essere corretto dal giudice dell'impugnazione ma dal giudice a quo; quindi la Cassazione non ha emendato il vizio materiale del dispositivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso; in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria (qui fissata in euro 3.000 per la Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di cassazione è limitato alla verifica della coerenza logica e della motivazione: non rientra nelle sue competenze rivalutare le prove o adottare una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per contestare la qualifica di amministratore di fatto è necessario fornire elementi probatori chiari che escludano la titolarità effettiva della gestione societaria; il mero rilievo di un diverso ruolo formale o di errori formali nella dichiarazione è spesso insufficiente se emergono elementi di effettiva gestione (procure, atti gestori, assunzioni, invii di dichiarazioni).
  • Le doglianze generiche sul calcolo della prescrizione sono inadeguate: il ricorrente deve indicare e dimostrare nel dettaglio i periodi e le ragioni per cui ritiene errata la computazione dei termini.
  • Le sospensioni e gli atti interruttivi (richieste di rinvio, astensioni sindacali, legittimi impedimenti) incidono sul decorso della prescrizione e devono essere computati con precisione nella prospettazione difensiva.
  • Un errore materiale nel dispositivo di una sentenza non emendabile in sede di Cassazione (in caso di inammissibilità del ricorso) deve essere corretto, se necessario, dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

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