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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08139/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di lavoro definito in primo grado dal Tribunale e poi impugnato dalla società datrice di lavoro. La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile l'appello perché, per l'udienza inizialmente fissata, la società appellante non aveva notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza; la successiva notifica effettuata dopo il rinvio per mancata comparizione delle parti non è stata ritenuta idonea a sanare la mancata notificazione originaria o a rimettere in termini l'appellante. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 156, 435 e 436 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che al momento della declaratoria di improcedibilità il contraddittorio fosse ormai instaurato e che il rinvio dell'udienza fosse dipeso da autonoma determinazione della Corte; 2) violazione degli artt. 101, 156, 159, 291, 348, 435 e 436 c.p.c., assumendo che, una volta raggiunto lo scopo dell'atto di impugnazione, non potesse essere dichiarata la nullità; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omesso esame nel merito dei motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché conforme a giurisprudenza consolidata il principio secondo cui, nelle controversie di lavoro in grado di appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza che il giudice possa assegnare un termine perentorio per rimediare all'omissione; irrilevante la notifica eseguita nel periodo intermedio tra la prima e la seconda udienza fissata a seguito di rinvio per mancata comparizione. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che, una volta definita in rito l'impugnazione, la Corte territoriale non poteva esaminare il merito dell'appello. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'applicazione sanante nel caso di mancata notificazione originaria dell'impugnazione

  • art. 435 c.p.c.

    la sua disciplina dell'appello nel rito lavoro è richiamata per affermare che la mancata notificazione del ricorso e del decreto comporta improcedibilità

  • art. 436 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente e considerato nel quadro della disciplina dell'appello nel rito del lavoro

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte non ravvisa violazione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato come parametro di interpretazione costituzionalmente orientata, in particolare in funzione della ragionevole durata del processo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sulla mancata comparizione delle parti e sul rinvio dell'udienza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo per lamentare omessa pronuncia sul merito

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma modificativa dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la mancata notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza comporta improcedibilità dell'impugnazione.
  • L'omessa notificazione originaria non può essere sanata da una notificazione effettuata solo dopo il rinvio dell'udienza per mancata comparizione delle parti, né il giudice può assegnare un termine perentorio per rimediare all'omissione.
  • Il principio di ragionevole durata del processo non consente di trasformare una notificazione del tutto omessa in una rimessione in termini non prevista dall'ordinamento.
  • Quando l'impugnazione è definita in rito, il giudice dell'appello non può esaminare i motivi nel merito.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone che l'atto abbia comunque raggiunto il destinatario in modo idoneo; essa non opera quando la notificazione dovuta sia rimasta inizialmente ineseguita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppello
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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