Cassazione Penale, Ordinanza n. 08761/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata restava ferma, con conferma della condanna per tentato furto aggravato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, che la Corte di cassazione qualifica come manifestamente infondato. Dal testo emerge che la censura riguardava un profilo ostativo desumibile dal casellario giudiziale: in atti risultavano due condanne per reati contro il patrimonio, circostanza che rendeva priva di fondamento la doglianza dedotta.
Norme richiamate
richiamato implicitamente dalla qualificazione del fatto come furto aggravato, ma il testo non indica ulteriori specificazioni normative
il fatto è descritto come tentato, quindi la condanna riguarda un delitto tentato
base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione deduce una censura manifestamente infondata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- In sede di verifica dell'ammissibilità del ricorso, la Corte può valorizzare gli atti già in fascicolo, incluso il casellario giudiziale, se da essi emerge la smentita del presupposto fattuale della doglianza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La conferma della condanna di merito resta ferma quando il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e non introduce censure idonee a mettere in discussione la decisione impugnata.
Come è indicizzato
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