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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18243/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Firenze deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere dichiarato inammissibile un motivo nuovo di appello con il quale si chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione con reati già giudicati con sentenza divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di impugnazione di primo grado; 2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle circostanze e del profilo personologico (comportamento successivo, partecipazione a programmi di risocializzazione e attività volontarie), contestando la valutazione negativa del giudice circa le attenuanti e la determinazione della pena.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il primo motivo, accertando che è ammissibile proporre in appello un motivo nuovo volto a chiedere l'accertamento della continuazione quando la sentenza che riguarda i reati esterni è divenuta irrevocabile dopo il termine per proporre appello (richiamo alla giurisprudenza di legittimità). Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione della continuazione e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio su quel punto. Ha invece rigettato il resto del ricorso ritenendo inammissibile o infondato il secondo motivo: la valutazione delle circostanze e la determinazione della pena sono state considerate espressione di discrezionalità del giudice di merito non viziata da palesi illogicità.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    norma sostanziale che individua il reato contestato (rapina); riferimento al titolo di reato su cui è stata pronunciata la condanna.

  • art. 81 e art. 584, comma 4 cod. proc. pen.

    richiamati dalla difesa e dalla corte territoriale in relazione ai limiti della devoluzione in appello; la Cassazione ha precisato che tale limite non opera quando la richiesta concerne l'applicazione di un istituto (la continuazione) che può rilevare in sede di esecuzione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    richiamato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come parametro per considerare la richiesta di accertamento della continuazione come questione collegata all'esecuzione, e quindi potenzialmente ammissibile anche se fondata su sentenza divenuta irrevocabile dopo il termine di impugnazione.

  • art. 69 cod. pen.

    disciplina le circostanze attenuanti; la Corte ha ritenuto che la valutazione in sede di merito non presenti vizi tali da giustificare l'intervento di legittimità.

  • art. 132 cod. pen.

    principio di individualizzazione della pena; applicato dal giudice di merito nella commisurazione della pena e non ritenuto viziato da motivazione illogica.

  • art. 133 cod. pen.

    criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto coerenza e sufficiente motivazione nella determinazione della sanzione.

  • Sez. 2, n. 33098 del 01/07/2021 (De Mitri, Rv. 281915)

    "è ammissibile, con la proposizione dei motivi nuovi di appello, la richiesta di applicazione della continuazione criminosa in relazione ad un reato oggetto di sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di proposizione dell'appello"

    giurisprudenza di legittimità che autorizza l'ammissione di motivi nuovi volti ad ottenere l'accertamento della continuazione quando la sentenza esterna è divenuta irrevocabile successivamente al termine per impugnare la sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • La richiesta di accertamento della continuazione fra reati può essere ammissibile anche se fondata su una sentenza esterna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine di impugnazione: il limite di devoluzione collegato ai capi e punti impugnati non opera quando si chiede l'applicazione di un istituto che può rilevare in sede di esecuzione.
  • Se si deducono circostanze attenuanti o fatti di riabilitazione personale, occorre documentare chiaramente errori logici o di fatto del giudice di merito: la Corte di Cassazione non rivede il mero apprezzamento discrezionale delle prove se non è dimostrata una palesa illogicità o contraddittorietà.
  • Quando una questione rilevabile per effetto di sentenze sopravvenute incide sulla determinazione della pena (es. continuazione), è consigliabile formulare espressa richiesta in appello e richiamare la giurisprudenza che consente l'ammissione del motivo nuovo in tali ipotesi.
  • In caso di accoglimento parziale in Cassazione (annullamento limitato e rinvio), il giudice di merito chiamato a riesaminare dovrà valutare la continuazione e, se accertata, rideterminare la pena complessiva secondo i criteri di cumulazione e individualizzazione.
  • La prova di un percorso di rieducazione o di attività lavorativa/volontaria durante l'esecuzione della pena è utile ma non garantisce automaticamente la riduzione della pena: va dimostrato il nesso con l'attenuazione della responsabilità o con l'assenza di recidiva.

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