Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La società, dichiarata fallita dal tribunale e poi soccombente in reclamo dinanzi alla corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, lamentando che la corte territoriale non avesse valutato la rilevanza dell'istanza di adesione alla rottamazione dei ruoli, limitandosi a confermare l'insolvenza. Con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 5 l. fall., sostenendo che lo stato di insolvenza fosse stato erroneamente accertato, anche perché il compendio aziendale sarebbe stato conferito in una newco e la conferente non avrebbe più avuto debiti e crediti, con richiesta di cancellazione dal registro delle imprese. Con il terzo ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in relazione all'art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, per la mancata estensione degli effetti della rottamazione alle procedure prefallimentari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione della rottamazione non risultava specificamente dedotta nei gradi di merito ed era comunque generica e non autosufficiente; ha ribadito che il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento ha effetto devolutivo pieno, ma non consente di introdurre fatti non dedotti e non emergenti dagli atti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che per la società in liquidazione l'insolvenza va accertata verificando se il patrimonio consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori, e che la corte d'appello aveva compiuto una valutazione di fatto sufficiente a confermare il fallimento; inoltre la prospettata vicenda del conferimento in newco e della cancellazione dal registro non era stata adeguatamente dedotta e, comunque, coinvolgeva accertamenti di merito non scrutinabili in cassazione. Il terzo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché non costituiva una vera censura ma una sollecitazione a sollevare questione di legittimità costituzionale, resa comunque non rilevante dall'inammissibilità del primo motivo. È stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La deduzione relativa alla rottamazione dei ruoli non è stata ritenuta idonea a incidere sul giudizio di insolvenza nel caso concreto, anche perché la questione non risultava ritualmente e specificamente introdotta nei gradi di merito.
Per la società in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere orientato a verificare se il patrimonio sociale consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori.
Imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; nel caso concreto non era neppure dedotto che tale termine fosse decorso.
Non si applica, per la specialità del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il limite formale previsto per l'appello.
Non si applica, per la specialità del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, il divieto di nova proprio dell'appello ordinario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento opera un effetto devolutivo pieno, ma il giudice del reclamo non è tenuto a esaminare fatti nuovi non dedotti e non emergenti dagli atti di causa.
- La parte che ricorre per cassazione deve indicare in modo specifico e autosufficiente quando e come la questione sia stata introdotta nei precedenti gradi; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Nella verifica dell'insolvenza di una società in liquidazione, il giudice deve considerare se il patrimonio sociale sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori, secondo una valutazione di fatto sindacabile solo nei limiti del giudizio di legittimità.
- Questioni che richiedono nuovi accertamenti di fatto, come la reale incidenza di operazioni societarie o della cancellazione dal registro delle imprese sulla capacità patrimoniale, non possono essere introdotte o rivalutate per la prima volta in cassazione.
- La richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, se non accompagnata da una censura pertinente e rilevante per la decisione, non integra un autonomo motivo di ricorso.
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