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Sentenza

Sentenza del 08/04/2015 n. 6959 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella notificata l'11 giugno 2009, relativa a un avviso di accertamento notificato il 20 maggio 2008, sostenendo che l'atto presupposto non fosse stato validamente notificato: il tentativo era avvenuto a un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, trasferita dal 2002 a un altro indirizzo nello stesso Comune. In Cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982, oltre a vizi motivazionali. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto l'impugnazione della cartella; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 7 giugno 2012, aveva invece accolto l'appello del Fisco, ritenendo valido l'indirizzo indicato nelle dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2009.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto rilevante che il contribuente avesse indicato costantemente nelle dichiarazioni fiscali l'indirizzo presso cui fu tentata la notifica e che l'agente postale avesse attestato la presenza di una cassetta nominativa e l'inserimento dell'avviso. La notifica postale per compiuta giacenza non è stata quindi invalidata dalla diversa residenza anagrafica: spettava al contribuente dimostrare, anche mediante querela di falso, l'inesattezza delle attestazioni circa il recapito e la temporanea irreperibilità. Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono state entrambe respinte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • Art. 139 del codice di procedura civile

    l'indicazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi dell'indirizzo dalla propria abitazione costituisce specificazione - nell'ambito del domicilio fiscale costituito dal Comune di residenza - di uno dei luoghi in cui può essere effettuata la notificazione di atti tributari secondo le regole e le priorità di cui all'art. 139 cod. proc. civ.

    L'indirizzo dell'abitazione dichiarato ai fini fiscali individua un luogo utile per la notificazione degli atti tributari, secondo le regole e le priorità previste per la notifica presso il destinatario.

  • Art. 45 del D.M. 9 aprile 2001

    per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere e che le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.

    La cassetta postale nominativa costituisce un elemento che collega il recapito al destinatario; nel caso deciso, l'attestazione della sua presenza ha sostenuto la validità del tentativo di notifica.

  • Art. 32 del D.M. 9 aprile 2001

    in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49;

    In caso di assenza, l'invio può essere ritirato dal destinatario o da persone abilitate presso l'ufficio postale entro il periodo di giacenza; la mancata consegna immediata non esclude quindi, di per sé, il perfezionamento della procedura postale.

  • Art. 49 del D.M. 9 aprile 2001

    quest'ultima disposizione stabilisce che la posta non recapitata... rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione e che, trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.

    La disciplina regola la permanenza dell'invio presso l'ufficio postale e il suo destino una volta decorso il periodo di giacenza.

  • Art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973

    Il contribuente aveva invocato questa disposizione, ma la Corte ha escluso la violazione denunciata, ritenendo valida la notificazione eseguita all'indirizzo costantemente indicato nelle dichiarazioni fiscali e corroborata dalle attestazioni dell'agente postale.

  • Artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982

    La Corte ha escluso che queste disposizioni regolassero la notificazione in questione: la disciplina della legge n. 890/1982 riguarda la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, mentre l'avviso tributario era stato inviato direttamente tramite il servizio postale ordinario.

Massime di principio

  • L'indirizzo indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi può essere utilizzato per notificare atti tributari, anche se la residenza anagrafica è stata trasferita, purché il recapito sia riferibile al destinatario e ricada nel Comune del domicilio fiscale.
  • Chi indica in modo costante un recapito nelle dichiarazioni fiscali deve considerare che l'Amministrazione possa farvi affidamento; un successivo cambio di indirizzo va comunicato con correttezza e in modo idoneo, nel rispetto della buona fede e dell'affidamento.
  • L'attestazione dell'agente postale relativa alla cassetta nominativa e alla temporanea irreperibilità sostiene la regolarità della procedura di compiuta giacenza. Se il destinatario contesta tali circostanze, deve fornire prova contraria; per contestare la veridicità delle attestazioni assistite da fede privilegiata può essere necessaria la querela di falso.
  • La legge n. 890/1982 non si applica automaticamente a ogni invio postale di un atto tributario: occorre distinguere la notifica eseguita direttamente tramite il servizio postale da quella compiuta dall'ufficiale giudiziario.

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