Sentenza del 08/04/2015 n. 6959 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella notificata l'11 giugno 2009, relativa a un avviso di accertamento notificato il 20 maggio 2008, sostenendo che l'atto presupposto non fosse stato validamente notificato: il tentativo era avvenuto a un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, trasferita dal 2002 a un altro indirizzo nello stesso Comune. In Cassazione ha denunciato la violazione dell'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982, oltre a vizi motivazionali. La Commissione tributaria provinciale di Salerno aveva accolto l'impugnazione della cartella; la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 7 giugno 2012, aveva invece accolto l'appello del Fisco, ritenendo valido l'indirizzo indicato nelle dichiarazioni dei redditi dal 2004 al 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la decisione della Commissione tributaria regionale. Ha ritenuto rilevante che il contribuente avesse indicato costantemente nelle dichiarazioni fiscali l'indirizzo presso cui fu tentata la notifica e che l'agente postale avesse attestato la presenza di una cassetta nominativa e l'inserimento dell'avviso. La notifica postale per compiuta giacenza non è stata quindi invalidata dalla diversa residenza anagrafica: spettava al contribuente dimostrare, anche mediante querela di falso, l'inesattezza delle attestazioni circa il recapito e la temporanea irreperibilità. Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale sono state entrambe respinte. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 139 del codice di procedura civile
l'indicazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi dell'indirizzo dalla propria abitazione costituisce specificazione - nell'ambito del domicilio fiscale costituito dal Comune di residenza - di uno dei luoghi in cui può essere effettuata la notificazione di atti tributari secondo le regole e le priorità di cui all'art. 139 cod. proc. civ.
L'indirizzo dell'abitazione dichiarato ai fini fiscali individua un luogo utile per la notificazione degli atti tributari, secondo le regole e le priorità previste per la notifica presso il destinatario.
Art. 45 del D.M. 9 aprile 2001
per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere e che le cassette devono recare, ben visibile, l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa uso.
La cassetta postale nominativa costituisce un elemento che collega il recapito al destinatario; nel caso deciso, l'attestazione della sua presenza ha sostenuto la validità del tentativo di notifica.
Art. 32 del D.M. 9 aprile 2001
in caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49;
In caso di assenza, l'invio può essere ritirato dal destinatario o da persone abilitate presso l'ufficio postale entro il periodo di giacenza; la mancata consegna immediata non esclude quindi, di per sé, il perfezionamento della procedura postale.
Art. 49 del D.M. 9 aprile 2001
quest'ultima disposizione stabilisce che la posta non recapitata... rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione e che, trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, gli invii vengono distrutti.
La disciplina regola la permanenza dell'invio presso l'ufficio postale e il suo destino una volta decorso il periodo di giacenza.
Art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973
Il contribuente aveva invocato questa disposizione, ma la Corte ha escluso la violazione denunciata, ritenendo valida la notificazione eseguita all'indirizzo costantemente indicato nelle dichiarazioni fiscali e corroborata dalle attestazioni dell'agente postale.
Artt. 8 e 14 della legge n. 890/1982
La Corte ha escluso che queste disposizioni regolassero la notificazione in questione: la disciplina della legge n. 890/1982 riguarda la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario, mentre l'avviso tributario era stato inviato direttamente tramite il servizio postale ordinario.
Massime di principio
- L'indirizzo indicato dal contribuente nelle dichiarazioni dei redditi può essere utilizzato per notificare atti tributari, anche se la residenza anagrafica è stata trasferita, purché il recapito sia riferibile al destinatario e ricada nel Comune del domicilio fiscale.
- Chi indica in modo costante un recapito nelle dichiarazioni fiscali deve considerare che l'Amministrazione possa farvi affidamento; un successivo cambio di indirizzo va comunicato con correttezza e in modo idoneo, nel rispetto della buona fede e dell'affidamento.
- L'attestazione dell'agente postale relativa alla cassetta nominativa e alla temporanea irreperibilità sostiene la regolarità della procedura di compiuta giacenza. Se il destinatario contesta tali circostanze, deve fornire prova contraria; per contestare la veridicità delle attestazioni assistite da fede privilegiata può essere necessaria la querela di falso.
- La legge n. 890/1982 non si applica automaticamente a ogni invio postale di un atto tributario: occorre distinguere la notifica eseguita direttamente tramite il servizio postale da quella compiuta dall'ufficiale giudiziario.
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