Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1988 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'avviso di liquidazione aveva revocato per metà l'agevolazione «prima casa» richiesta per l'acquisto di un immobile da parte di un solo coniuge, in regime di comunione legale. Il ricorrente contestava che le dichiarazioni previste dalla disciplina agevolativa dovessero essere rese anche dal coniuge non intervenuto nell'atto; sosteneva inoltre che la dichiarazione integrativa di quest'ultimo non dovesse necessariamente avere la forma dell'atto pubblico e impugnava la condanna alle spese pronunciata nei gradi di merito. La CTR della Sicilia, con sentenza n. 14/14/09 depositata il 4 febbraio 2009, aveva confermato il rigetto del ricorso deciso dalla CTP di Palermo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: per ottenere l'agevolazione, l'acquirente deve rendere nell'atto le dichiarazioni prescritte, e la comunione legale non esonera dal requisito; la disciplina non prevede un'eccezione per il coniuge non intervenuto. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva censurato l'autonoma ragione della decisione secondo cui la dichiarazione integrativa avrebbe dovuto essere resa entro il termine di decadenza, profilo sufficiente a sorreggere il rigetto, a prescindere dalla forma dell'atto. Il terzo motivo, relativo alle spese, è stato rigettato in conseguenza della soccombenza. È stata inoltre ritenuta rituale la comunicazione dell'udienza presso la Cancelleria: la diversa indicazione di domicilio contenuta in una memoria non costituiva una specifica dichiarazione di trasferimento, mentre il difensore aveva comunque ricevuto tempestiva comunicazione via fax e aveva avuto piena possibilità di esercitare la difesa. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 645 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, lettere b) e c)

    per il godimento delle agevolazioni fiscali c.d. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale: la circostanza che l'acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.

    Le dichiarazioni richieste per l'agevolazione devono essere rese nell'atto di acquisto e il regime di comunione legale non crea un'esenzione. La Corte distingue questa questione dal requisito della residenza, che può essere soddisfatto anche da uno solo dei coniugi quando l'immobile sia effettivamente destinato a residenza familiare.

  • Codice di procedura civile, artt. 366, comma 4, 136, comma 3, 377 e 378

    il trasferimento della domiciliazione, per avere rilevanza agli effetti della comunicazione dell'avviso dell'udienza di cui all'art. 377 c.p.c., esige una specifica dichiarazione a costoro indirizzata, che non è integrata dalla mera indicazione di un domicilio diverso effettuata in atti indirizzati al giudice ed aventi diversa finalità, del cui integrale contenuto la cancelleria non è tenuta a prendere conoscenza.

    Nel giudizio di cassazione, il cambio di domicilio processuale deve essere comunicato con una dichiarazione specifica indirizzata ai soggetti interessati; non basta indicare il nuovo recapito in una memoria depositata per una diversa finalità. Nel caso concreto, la comunicazione via fax e la conoscenza tempestiva dell'udienza hanno comunque garantito il diritto di difesa.

  • Codice civile, art. 143

    il dovere di coabitazione al quale i coniugi stessi sono tenuti ( art. 143 c.c.), che costituisce un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza, ai fini fiscali.

    Il dovere di coabitazione può rilevare per il requisito fiscale della residenza quando l'immobile acquistato sia effettivamente destinato a residenza familiare. La Corte precisa che questo principio, riferito alla residenza, non esonera dalle dichiarazioni richieste per gli altri requisiti dell'agevolazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La disposizione è richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte esamina su tale base la censura relativa alle dichiarazioni richieste per l'agevolazione.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La memoria illustrativa non vale, nel caso deciso, come comunicazione formale del trasferimento del domicilio processuale: la sua indicazione di un recapito diverso, contenuta in un atto rivolto al giudice per altra finalità, non modifica il domicilio rilevante per le comunicazioni di cancelleria.

Massime di principio

  • Per l'agevolazione «prima casa», le dichiarazioni relative alla titolarità di altri immobili e alla precedente fruizione devono risultare nell'atto secondo le modalità prescritte; il regime di comunione legale, da solo, non deroga a tali requisiti.
  • La possibile rilevanza della residenza di un solo coniuge, quando l'immobile è destinato a residenza familiare, riguarda il requisito della residenza e non comporta un'esenzione dalle altre dichiarazioni richieste per l'agevolazione.
  • Se una decisione si fonda su più ragioni autonome, il ricorso deve censurarle tutte: una ragione non contestata, se sufficiente da sola a sostenere l'esito, può rendere inammissibile o comunque inutile l'esame della censura sulle altre questioni.
  • Nel giudizio di cassazione il cambio di domicilio deve essere comunicato in modo specifico ai soggetti processuali interessati; la mera indicazione del nuovo indirizzo in una memoria con diversa finalità non è sufficiente.
  • La regolarità della comunicazione dell'udienza va valutata anche alla luce dell'effettiva tutela del diritto di difesa; qui la comunicazione tempestiva via fax e la comprovata conoscenza dell'udienza hanno escluso una lesione concreta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.