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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08720/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il delitto di minaccia aggravata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per minaccia aggravata. Con l'unico motivo deduceva la mancanza della condizione di procedibilità, sostenendo che fosse intervenuta remissione di querela. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché fondato su un'interpretazione incompatibile con la disciplina codicistica: quando la minaccia è commessa con modalità riconducibili all'art. 339 c.p., il reato è procedibile d'ufficio; nel caso concreto ciò derivava dall'uso di un coltello a serramanico.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    quando la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen.

    La minaccia commessa con modalità aggravate richiamate dall'art. 339 c.p. è procedibile d'ufficio, sicché la remissione di querela non fa venire meno l'azione penale.

  • art. 339 c.p.

    uno dei modi di cui all'art. 339 cod. pen.

    Le modalità aggravate della minaccia richiamano le forme di esecuzione che determinano la procedibilità d'ufficio del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La minaccia commessa con modalità aggravate rientranti nel richiamo dell'art. 339 c.p. è procedibile d'ufficio; pertanto la remissione di querela non elimina la perseguibilità del fatto.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su una premessa interpretativa incompatibile con il dato normativo, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso va dichiarato inammissibile.
  • L'uso di un'arma da taglio nel contesto della minaccia può integrare la modalità aggravata che rende il fatto procedibile d'ufficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale

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