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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18795/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. per ottenere la revoca della misura cautelare della custodia in carcere. Le censure principali: (1) vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione all'urgenza che avrebbe giustificato l'intervento del giudice territorialmente incompetente (art. 291, comma 2 e art. 27 c.p.p.); (2) inutilizzabilità degli elementi indiziari perché perquisizione e arresto sarebbero stati eseguiti circa cinque ore dopo i furti e dunque fuori dai casi di "quasi flagranza"; (3) mancanza di gravi indizi a carico del ricorrente poiché la refurtiva è stata trovata addosso a un altro coindagato e non sul ricorrente; (4) violazione dell'art. 274 c.p.p. e motivazione apparente circa le esigenze cautelari, sostenendo che la custodia in carcere non fosse necessaria e che misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) sarebbero state idonee.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Motivazione sintetica: (a) sul punto della competenza e dell'urgenza, la Corte ha richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la misura adottata dal giudice incompetente può trovare il suo naturale sbocco nell'autonoma deliberazione del giudice competente ex art. 27 c.p.p.; il Tribunale del Riesame ha quindi correttamente valutato l'ordinanza del GIP competente (Ancona) come autonoma e non portatrice di vizi ereditari dall'ordinanza genetica dell'eventuale giudice incompetente; (b) l'impugnazione non poteva dedurre l'illegittimità dell'arresto per via di cassazione perché il ricorrente non aveva contestato la convalida dell'arresto nei termini e, comunque, la perquisizione aveva consentito il rinvenimento del "corpo del reato" o di cose pertinenti al reato che restano utilizzabili anche in caso di vizio formale dell'atto di P.G.; (c) le censure relative alla insufficienza dei gravi indizi erano in realtà richieste di rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori, materia sottratta al sindacato di legittimità se la motivazione del giudice di merito è logica e non contraddittoria; (d) le esigenze cautelari (rischio di reiterazione) sono state adeguatamente motivate, anche alla luce della gravità e pluralità dei furti, della mancanza di stabile dimora e di redditi leciti del ricorrente. Conseguenze pratiche: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il ricorso avverso le ordinanze cautelari; qui invocata come base procedurale dell'impugnazione proposta dall'indagato.

  • art. 27 cod. proc. pen.

    Regola che disciplina l'efficacia differita della misura cautelare adottata dal giudice incompetente e la possibilità che il giudice competente emetta una autonoma decisione in sostituzione; la Corte richiama il meccanismo per spiegare la precarietà della misura adottata dal giudice inizialmente incompetente e l'autonomia della successiva decisione del GIP competente.

  • art. 291, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente al giudice territorialmente incompetente di adottare misure cautelari in presenza di urgente necessità; la Corte sottolinea che il requisito dell'urgenza legittima l'intervento ma non esonera dal rispetto della competenza né impedisce la successiva autonoma valutazione del giudice competente.

  • art. 253, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede il sequestro del corpo del reato e cose pertinenti come atto dovuto; la Corte lo richiama per affermare che il sequestro del materiale rinvenuto nella perquisizione è legittimo e utilizzabile anche se la perquisizione avesse profili di illegittimità formale.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma in materia di motivazione delle ordinanze cautelari e delle esigenze cautelari; richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivazione adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione c.p.p.

    Norma sulle comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisioni che non comportino la remissione in libertà; la Corte dispone la trasmissione della sentenza al direttore per gli adempimenti ordinari.

Massime di principio

  • La misura cautelare adottata da un giudice territorialmente incompetente per motivi di urgenza mantiene una efficacia provvisoria e il giudice competente può adottare una autonoma decisione ai sensi dell'art. 27 c.p.p.; il sindacato sul provvedimento genetico è quindi limitato dall'autonomia del successivo provvedimento del giudice competente.
  • La valutazione sull'urgenza che legittima l'intervento del giudice incompetente non esonera dalla verifica dei requisiti da parte del giudice competente; tuttavia l'ordinanza successiva non è automaticamente viziata da errori della prima se il giudice competente ha compiuto una valutazione autonoma.
  • Se la perquisizione consente il rinvenimento del "corpo del reato" o di cose pertinenti, il materiale così sequestrato resta utilizzabile anche in presenza di contestati vizi formali della perquisizione, mentre l'eventuale inutilizzabilità riguarda in via primaria prove non riconducibili al corpo del reato.
  • In sede di Cassazione non è ammessa la mera rivalutazione dei fatti o degli elementi probatori: le censure sull'insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari devono assumere carattere di violazione di specifiche norme o di manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
  • Per contestare la legittimità dell'arresto o della perquisizione è necessario far valere tali vizi nelle sedi e nei termini appropriati (ad esempio nella convalida dell'arresto o nel ricorso per i rimedi cautelari di merito); omissioni procedurali in tali sedi possono precludere efficaci censure posteriori in Cassazione.
  • La scelta della misura cautelare deve essere motivata comparando l'idoneità di misure meno afflittive; tuttavia, la gravità del fatto, la persistenza del rischio di reiterazione e le condizioni personali (assenza di dimora stabile, assenza di redditi leciti) possono giustificare la custodia in carcere.

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