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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12094/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) violazione degli artt. 99 e 69 cod. pen. e vizio di motivazione: si contestava l'applicazione della recidiva reiterata (con il conseguente divieto di far prevalere le attenuanti generiche) nonostante il Dierna avesse una sola condanna definitiva precedente; (2) indeterminatezza delle imputazioni quanto al tempus e conseguente prescrizione: si denunciava l'incertezza sulle date dei reati (tutte indicate in termini generici 'antecedente e prossima al 10 ottobre 2016'), sicché, secondo la difesa, avrebbe dovuto essere adottata la data più remota a favore dell'imputato e la prescrizione sarebbe maturata prima della sentenza di primo grado.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la difesa non aveva censurato compiutamente la qualificazione della recidiva reiterata e, comunque, che il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche previsto dall'art. 69, comma 4, cod. pen. opera per le ipotesi previste dall'art. 99, comma 4; quindi, anche rettificando la motivazione, l'applicazione della recidiva non ha inciso sul dispositivo. Sul secondo motivo la Corte lo ha ritenuto generico e infondato: la sentenza indica il fatto più risalente al 6 novembre 2015 e, considerati gli aumenti per recidiva e per interruzione, il termine di prescrizione (per il reato previsto dall'art. 476 cod. pen. con pena massima 6 anni) non era decorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva reiterata; la sua sussistenza, anche se specifica o meno, è tra i casi che impediscono la prevalenza delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 69, comma 4.

  • art. 69 cod. pen.

    Stabilisce il divieto di far prevalere le circostanze attenuanti generiche nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma; applicato dalla Corte per escludere il bilanciamento favorevole all'imputato.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato; la Corte ha valutato la pena ed il relativo termine massimo di prescrizione in relazione a questo articolo.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede l'aumento della pena per l'effetto dell'interruzione della prescrizione: la Corte ha tenuto conto dell'aumento anche ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Consente alla Cassazione, quando la sentenza impugnata contiene errori di fatto o di diritto non decisivi, di rettificare il vizio senza annullare; qui la Corte ha rettificato la motivazione senza alterare il dispositivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese del processo in cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione difensiva (segnalata come possibile riferimento procedurale); la Corte ha comunque ritenuto la doglianza sulla genericità non tempestiva e generica.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Citato nella doglianza sulla determinazione delle imputazioni e termini, ma la Corte ha escluso che dalla genericità dedotta derivi la prescrizione invocata.

Massime di principio

  • Se la difesa non contesta specificamente la sussistenza formale della recidiva reiterata (art. 99, comma 4), il gravame sulla sola modalità motivazionale può risultare ininfluente: la Cassazione può rettificare la motivazione senza mutare il dispositivo.
  • La recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 4, impedisce comunque che le attenuanti generiche prevalgano sul trattamento più severo (art. 69, comma 4): il giudice non può bilanciare le attenuanti generiche in senso favorevole quando ricorra quella fattispecie.
  • L'imprecisione delle date (tempus) nelle imputazioni non costituisce automaticamente nullità o causa di prescrizione: la contestazione deve essere tempestiva e specifica; la prescrizione va calcolata sul fatto materialmente più risalente accertato e tenendo conto di aumenti per recidiva o interruzioni.
  • Le censure generiche sulla prescrizione vengono normalmente rigettate: chi invoca la prescrizione deve indicare con chiarezza gli elementi cronologici e le regole di calcolo applicabili.
  • Errori di motivazione che non incidono sul giudizio di colpevolezza o sulla determinazione della pena possono essere sanati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p., senza annullamento della sentenza.
  • La condanna alle spese in Cassazione è ordinaria se il ricorso è infondato o generico (art. 616 c.p.p.).

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