Cassazione Penale, Ordinanza n. 32114/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva riconosciuto la responsabilità per il tentativo contestato sulla base della minaccia armata e degli accertamenti convergenti, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda i ricorsi proposti da due imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli del 15/10/2024. Dal testo emerge che i ricorsi erano fondati, per un imputato, su un unico motivo, e per l'altro su primo e secondo motivo, tutti sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio compiute in appello. La Corte di cassazione rileva che tali censure erano meramente reiterative di doglianze già dedotte in appello e, soprattutto, introducevano una lettura alternativa del merito, quindi estranea ai limiti del giudizio di legittimità. La Corte aggiunge che la motivazione della sentenza impugnata era immune da manifesta illogicità o contraddittorietà e non presentava violazioni di legge: in particolare, la Corte territoriale aveva valorizzato la particolare incisività della condotta, descritta come minaccia con pistola, la sua univoca portata e i successivi accertamenti che confermavano quanto osservato dagli agenti, per ritenere integrata la condotta tentata oggetto di imputazione.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente la configurazione della condotta tentata, ritenendo che gli atti posti in essere fossero univoci e idonei a integrare il tentativo oggetto di imputazione.
È la base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rilettura del compendio probatorio o nella proposta di una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in modo reiterativo questioni già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di prova, salvo il caso di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione o di violazione di legge.
- Ai fini dell'affermazione della responsabilità per tentativo, la motivazione può valorizzare la univocità e l'incisività degli atti posti in essere, nonché gli ulteriori riscontri esterni acquisiti dagli operanti.
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