Cassazione Penale, Sentenza n. 12671/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il gravame volto alla revoca del sequestro preventivo impeditivo sulle quote e sul compendio aziendale della Vienna Trasporti. Il ricorrente deduce che la declaratoria di inammissibilità si fondava su due errori: 1) assenza rilevata di procura speciale a favore dei difensori; in realtà la procura speciale e la nomina fiduciaria erano state regolarmente conferite e trasmesse via PEC il 18/03/2024 ma non correttamente inserite nel fascicolo del Tribunale del riesame per incompletezza della trasmissione degli atti; 2) errata valutazione della legittimazione ad impugnare del legale rappresentante dell'ente: il Tribunale aveva ritenuto che la legittimazione spettasse all'amministratore giudiziario o ai soci per le quote, escludendo l'attuale legale rappresentante, mentre il ricorrente sosteneva che, avendo interesse concreto e essendo anche imputato, poteva proporre il gravame relativo al sequestro del patrimonio sociale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha rilevato l'erronea ritenuta assenza di procura speciale alla luce della documentazione PEC prodotta e della procura presente in atti per il successivo gravame; ha inoltre precisato che la giurisprudenza richiamata dal Tribunale non era applicabile al caso concreto e che il ricorrente, anche nella veste di legale rappresentante e di imputato, aveva interesse e quindi legittimazione ad impugnare il sequestro del patrimonio sociale. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Norma sul sequestro preventivo (comma 1) e sull'istanza di restituzione dei beni (comma 3). La Corte ha valutato che l'istanza di revoca/sequestro fosse corredata di procura e pertanto il giudice di merito ha errato nel considerarla priva di documentazione.
Violazione di legge dedotta dal ricorrente in relazione al rigetto/inammissibilità: la Corte ha trattato il vizio procedurale relativo alla mancata considerazione della procura speciale e alla incompleta trasmissione degli atti.
Previsione della procura speciale: il ricorrente ha prodotto procura speciale ex art.122 via PEC; la Corte ha ritenuto valida la prova della conferma di procura anche se non originariamente repertata nel fascicolo del riesame.
Riferimento all'impugnazione di provvedimenti cautelari: la Corte ha esaminato la rilevanza temporale delle procure rispetto alle istanze presentate e la loro efficacia rispetto alle impugnazioni.
art. 324, comma 5 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento: la Corte ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna ai sensi di tale disposizione.
Articolo relativo all'associazione per delinquere: reato contestato provvisoriamente e connesso al sequestro che ha motivato il gravame.
D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater, comma 2
Norma fiscale/rilevante ai capi U e U1 contestati al ricorrente; indicata fra i reati proposti a titolo provvisorio.
T.U. Accise, art. 40, comma 1, lett. b)
Ulteriore disposizione normativa richiamata in relazione ai capi di imputazione relativi alle accise.
Cass. Sez. 1, n.36064 del 15/06/2023
Precedente richiamato dal Tribunale per sostenere che la legittimazione all'impugnazione spettasse all'amministratore giudiziario; la Corte di Cassazione però ha chiarito che quel precedente si riferiva a ipotesi diverse (es., socio non rappresentante) e non è applicabile nel caso in cui il legale rappresentante abbia interesse concreto e sia anche imputato.
Cass. Sez. 3, n.34996 del 15/05/2024 (dep. 18/09/2024)
Giurisprudenza richiamata sul principio che chi è socio ma non legale rappresentante non può impugnare provvedimenti relativi a beni della società; la Corte ha distinto tale principio dal caso concreto in cui il legale rappresentante impugna il sequestro.
Massime di principio
- La procura speciale a favore dei difensori è requisito formale importante ma la sua efficacia può essere dimostrata anche tramite documentazione telematica (PEC) e, se presente, deve essere valutata dal giudice prima di dichiarare l'inammissibilità.
- In caso di incompleta o incompleta trasmissione degli atti tra uffici giudiziari, il giudice dell'impugnazione deve sollecitare la completa acquisizione del fascicolo e non può concludere per l'inammissibilità se la documentazione mancante è stata effettivamente prodotta e tempestivamente trasmessa.
- La legittimazione ad impugnare un sequestro che riguarda il patrimonio sociale non è automaticamente esclusa in capo al legale rappresentante: occorre valutare la situazione concreta (titolarità di interessi, qualità formali, eventuale nomina di amministratore giudiziario) e distinguere i casi in cui il socio non rappresentante viene fatto valere da quelli in cui l'atto investe la rappresentanza dell'ente.
- I precedenti giurisprudenziali vanno applicati con attenzione alle fattispecie concrete: principi tratti da casi di soci non rappresentanti non sono trasferibili meccanicamente a ipotesi in cui l'odierno rappresentante legale abbia interesse e sia anche parte processuale nel procedimento penale.
- La remediazione più probabile in caso di errori procedurali relativi a procure o legittimazione è l'annullamento con rinvio per nuovo esame da parte del giudice competente, che dovrà verificare la regolarità delle nomine e l'esistenza dell'interesse all'impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12654/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12655/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12658/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12659/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12660/2025 del 02/04/2025
- Sentenza penale · 2 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 12661/2025 del 02/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →