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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07262/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia originaria riguardava avvisi di accertamento ICI per gli anni 2002, 2003 e 2004, per un importo complessivo di euro 217.411,88, impugnati dalla società contribuente. Dopo un primo esito favorevole alla contribuente in CTP e CTR, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso del Comune e rigettato quello originario della società. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per revocazione fondato su tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale ha depositato atto di rinuncia al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Comune si è costituito con controricorso e ha accettato la rinuncia, aderendo alla compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso, perché intervenuta prima dell'adunanza camerale e sottoscritta dal difensore munito di procura speciale. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Ha inoltre affermato che, in caso di rinuncia, non trova applicazione l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di ipotesi diversa dal rigetto, dall'inammissibilità o dall'improcedibilità dell'impugnazione. Le spese sono state compensate per accordo tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è rituale se intervenuta prima dell'adunanza camerale e se sottoscritta dal difensore munito di specifico potere conferito con procura ad litem.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia validamente effettuata comporta la declaratoria di estinzione del processo di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove notificata o comunicata alle parti costituite nei modi prescritti e sottoscritta da difensore munito di potere speciale, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte ai fini della sua efficacia processuale.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione e consolida il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non può essere applicato per analogia o interpretazione estensiva alla diversa ipotesi di rinuncia al ricorso.
  • In presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese di lite se vi è accordo tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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