Cassazione Penale, Sentenza n. 30710/2026 del 11/08/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputata)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato o rideterminato le pene per tre imputati ritenuti partecipi di un'associazione per delinquere operante tra il 2013 e il 2019 nel territorio calabrese, dedita alla circonvenzione di persone incapaci e alla ricettazione dei proventi, anche mediante trasferimenti di denaro in Romania. Gli imputati erano stati inoltre condannati per singoli episodi di circonvenzione di incapace e ricettazione. I ricorsi per cassazione deducevano, in sintesi: per una imputata, l'insufficienza della prova della partecipazione all'associazione ex art. 416 c.p., il vizio di motivazione per omesso confronto con i motivi di appello, il diniego dell'attenuante del concorso minimo ex art. 114 c.p. e il trattamento sanzionatorio; per l'altra imputata, l'inutilizzabilità delle consulenze tecniche del PM sulle condizioni psichiche delle vittime, l'insufficienza della prova della partecipazione al sodalizio, il travisamento della prova sui capi di ricettazione e sulla circonvenzione di incapace, nonché il difetto di motivazione sul dolo; per l'imputato, motivi sovrapponibili su inutilizzabilità delle consulenze, partecipazione all'associazione, dolo della ricettazione, dolo della circonvenzione e trattamento sanzionatorio, oltre a motivi nuovi sul valore identificativo delle conversazioni e sull'attenuante ex art. 114 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il ricorso dell'imputata limitatamente alla condanna per il reato associativo di cui al capo 1), annullando sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per un nuovo esame della partecipazione al sodalizio secondo i principi elaborati in tema di associazione per delinquere. Ha invece rigettato il ricorso di tale imputata per i capi 23, 33 e 37, rendendo irrevocabile la condanna per quei reati. Gli altri due ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La partecipazione all'associazione per delinquere non può essere desunta automaticamente dalla mera commissione di reati-fine; occorrono indici ulteriori idonei a dimostrare uno stabile inserimento nel sodalizio e un ruolo dinamico e funzionale.
La ricettazione richiede la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene o del denaro trasferito; tuttavia, la deduzione di un vizio sul dolo non è proponibile per la prima volta in cassazione se non era stata oggetto di specifico motivo di appello.
Per la circonvenzione di incapace non occorre un'indagine psichiatrica in senso stretto, essendo sufficiente accertare una deficienza psichica anche cronica e non necessariamente una piena incapacità o infermità mentale.
L'attenuante del contributo di minima importanza opera solo nel concorso di persone nel reato e non è configurabile rispetto al reato associativo; inoltre non è ipotizzabile quando l'imputato risponde da solo del singolo episodio.
Il trattamento sanzionatorio può essere motivato sinteticamente mediante richiamo alla gravità del fatto e agli altri criteri legali, salvo che la pena si discosti in modo marcato dalla media edittale.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti dei criteri legali e del controllo sulla non manifesta illogicità della motivazione.
La ricostruzione probatoria deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti; in cassazione non è consentita una rivalutazione del fatto, salvo il controllo sul travisamento decisivo della prova.
La consulenza tecnica del pubblico ministero sulle condizioni psichiche della persona offesa non è inutilizzabile se l'accertamento ha ad oggetto una situazione cronica e quindi non suscettibile di modificazione.
L'accertamento tecnico irripetibile presuppone una situazione destinata a mutare nel tempo; se la condizione è stabile e non contingente, non sussiste l'obbligo di attivare il contraddittorio anticipato.
Le garanzie dell'accertamento tecnico irripetibile non si applicano quando la verifica abbia ad oggetto uno stato stabile e non modificabile della persona offesa.
Sono inammissibili i motivi generici, quelli che richiedono una nuova valutazione del merito e quelli che introducono questioni non dedotte in appello; il travisamento è deducibile solo se decisivo e specificamente indicato.
La Corte ha delimitato l'esposizione dei motivi di ricorso ai soli profili essenziali necessari per la decisione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in assenza di assenza di colpa.
L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi nuovi quando questi ne costituiscano mera integrazione.
Massime di principio
- In tema di associazione per delinquere, la partecipazione non si prova con il solo compimento di reati-fine: serve la dimostrazione di uno stabile inserimento del soggetto nel programma e nella struttura del sodalizio, ricavabile da plurimi indici fattuali coordinati.
- La commissione reiterata di reati-scopo può costituire un serio indizio di partecipazione, ma non opera in modo automatico: occorre verificare se il ruolo svolto, le modalità esecutive e i rapporti con gli altri sodali rivelino una appartenenza non occasionale.
- Il rapporto personale o sentimentale con un soggetto apicale del gruppo non esclude, di per sé, la partecipazione associativa; ciò che rileva è la prova del contributo consapevole al funzionamento dell'organizzazione criminale.
- L'eccezione di inutilizzabilità di una consulenza tecnica del PM è infondata se l'accertamento riguarda una condizione psichica cronica e non soggetta a modificazioni apprezzabili, perché in tal caso non si tratta di accertamento tecnico irripetibile.
- Per la circonvenzione di incapace, l'elemento della deficienza psichica può essere integrato da una vulnerabilità cronica senza necessità di una perizia psichiatrica o di un quadro di incapacità totale.
- In cassazione non sono deducibili censure che introducano per la prima volta un tema di prova o di diritto non coltivato in appello, salvo che si tratti di vizi rilevabili ex actis e specificamente prospettati.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia utilizzato un dato probatorio inesistente o abbia omesso di considerare una prova decisiva; non basta contrapporre una diversa lettura delle risultanze.
- Il trattamento sanzionatorio è censurabile solo se la motivazione è del tutto apparente o la pena si discosta in misura anomala dai parametri edittali; altrimenti è sufficiente il richiamo ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- L'attenuante del contributo minimo non è compatibile con il reato associativo e richiede, nel concorso di persone, un apporto marginale e non essenziale alla consumazione del singolo fatto.
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