Cassazione Penale, Sentenza n. 3339/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con quattro motivi principali: 1) censura di illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., per non prevedere l'incompatibilità del giudice che ha rigettato il concordato in appello rispetto alla pronuncia sul merito; 2) doglianza di carenza o insufficienza della motivazione circa il rigetto della proposta di concordato sulla pena in appello; 3) motivazione apparente o carente in relazione alla quantificazione dei singoli aumenti a titolo di continuazione; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'ammissione degli addebiti e il risarcimento alle persone offese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il profilo di illegittimità costituzionale richiamando consolidata giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 448/2005, secondo cui il rigetto del concordato in appello è pronuncia incidentale nella medesima fase e non configura anticipazione di giudizio né incompatibilità. Ha inoltre confermato che il provvedimento di rigetto del concordato è impugnabile in cassazione insieme alla sentenza di merito e, nel merito, ha ritenuto adeguata e logica la motivazione della Corte di appello. I giudici di legittimità hanno condiviso la valutazione di gravità della condotta (oltre 500 g di cocaina, occultamento, ripetuti prelievi, tentativo di fuga pericoloso) e la considerazione che la pena di primo grado era già di favore; hanno ritenuto coerente il diniego delle attenuanti generiche e sufficiente, benché sintetica, la motivazione sugli aumenti per continuazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; la sua applicazione è il titolo di reato per cui è stata pronunciata la condanna. La gravità è valutata anche in relazione alla quantità (oltre 500 g di cocaina) e alle modalità della condotta.
art. 34, comma 2, cod. proc. pen.
Regola l'incompatibilità per i giudici; la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede incompatibilità per il giudice che ha rigettato il concordato in appello, considerandolo una pronuncia incidentale nella stessa fase processuale.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il rito del concordato sulla pena in appello; la Corte ha riconosciuto che il provvedimento di rigetto è impugnabile in cassazione unitamente alla sentenza di merito e che il rigetto non costituisce anticipazione del giudizio definitivo.
artt. 24, 25 e 76 Cost.
Richiamati nella contestazione di incostituzionalità (diritto di difesa, principio di legalità e tutela giurisdizionale). La Corte ha ritenuto che non sussista violazione di tali principi nel non prevedere l'incompatibilità per il giudice che ha rigettato il concordato in appello.
Corte costituzionale, sentenza n. 448 del 2005
Giurisprudenza costituzionale che ha già affermato come, nel caso del concordato in appello, il giudice sia investito del merito nella sede propria e il rigetto non costituisca anticipazione di giudizio; tale principio è richiamato dalla Corte di cassazione per fondare la non manifesta infondatezza della questione costituzionale.
Massime di principio
- Il rigetto del concordato sulla pena in appello è una pronuncia incidentale nella stessa fase e non determina automaticamente incompatibilità del giudice nel decidere sul merito; la questione di legittimità costituzionale su tale punto è generalmente ritenuta infondata.
- Il provvedimento di rigetto del concordato ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile per cassazione unitamente alla sentenza di merito; il ricorso deve pertanto valutare sia la legittimità che la motivazione di tale rigetto nel contesto complessivo della sentenza.
- La Corte d'appello deve motivare adeguatamente il rigetto del concordato, in particolare considerando la congruità della pena rispetto alla gravità del fatto, quantità della sostanza, modalità dell'illecito e condotte aggravanti (es. occultamento, tentativo di fuga, ripetute operazioni). Una motivazione sintetica è ammessa se risulta logicamente sufficiente e collegata agli elementi di fatto.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche può essere escluso se la valutazione complessiva della gravità del fatto e delle circostanze è logicamente incompatibile con una riduzione ulteriore della pena; l'ammissione degli addebiti e il risarcimento, pur rilevanti, non determinano automaticamente il riconoscimento delle generiche.
- Sulle aumentazioni per continuazione: è necessario che il giudice espliciti i criteri di quantificazione; tuttavia, quando gli aumenti sono chiaramente non minimali e la motivazione complessiva mostra che non è possibile una ulteriore riduzione, una motivazione sintetica può essere considerata sufficiente.
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