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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25340/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugna la sentenza del Tribunale di Ancona (12 gennaio 2021) che, in esito a richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., ha applicato la pena per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti (oltre a ricettazione) omettendo però di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 187 C.d.S.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e ha rinviato al Tribunale di Ancona perché determini, nell'esercizio della propria discrezionalità entro i limiti edittali, la durata della sospensione (tra uno e due anni). La Cassazione ha altresì chiarito che la sanzione amministrativa non può essere oggetto dell'accordo tra le parti e che essa consegue di diritto alla pronuncia, ma che la determinazione della durata spetta al giudice di merito e non può essere fissata dal giudice di legittimità ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. L, cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 187 Codice della Strada

    Per il reato di guida sotto l'effetto di stupefacenti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è obbligatoria e deve essere applicata in misura compresa tra uno e due anni; non può essere esclusa dall'accordo di patteggiamento.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Regola il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento); l'accordo tra le parti è limitato alla pena principale e non può comprimere l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge.

  • art. 620, comma 1, lett. L, cod. proc. pen.

    Limita i poteri della Corte di Cassazione nell'annullamento: la Cassazione non può determinare direttamente, in sede di legittimità, la durata della sanzione amministrativa discrezionale spettante al giudice di merito, dovendo rinviare per tale determinazione.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per guida sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice deve comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista dall'art. 187 C.d.S.; l'omissione è appellabile in Cassazione.
  • Le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge non rientrano nell'ambito negoziabile dell'accordo tra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; conseguono di diritto alla pronuncia del giudice.
  • Se la Corte di merito omette di applicare una sanzione accessoria obbligatoria, la Cassazione può annullare limitatamente a tale omissione e disporre il rinvio al giudice di merito per la determinazione della misura entro i limiti normativi.
  • La determinazione della durata di una sanzione amministrativa accessoria rimane materia di discrezionalità del giudice di merito e non può essere sostituita o determinata direttamente dalla Corte di Cassazione in sede di legittimità.

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