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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44054/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per ipotesi di associazione e reati connessi (art. 74 e 73 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e generica valutazione indiziaria sul punto dell'associazione (mancanza di prova di stabilità, disponibilità duratura, contabilità del gruppo; conversazioni non univoche); 2) carenza delle esigenze cautelari attuali e concrete (lunga distanza temporale di circa 3 anni, insufficiente motivazione sul pericolo di reiterazione, mancata valutazione di elementi a favore dell'indagato, compreso un unico precedente del 2021).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità e per genericità delle censure: il primo motivo è stato ritenuto indeterminato e non sufficientemente correlato alla motivazione impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico, non avendo il ricorrente dettagliato elementi concreti a sostegno della richiesta. Conseguentemente rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposizioni per gli adempimenti di cancelleria (art. 94, co.1-ter disp. att.).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 art. 73

    Norma relativa a specifiche fattispecie di reato in materia di stupefacenti; nel caso è stata invocata quale reato-fine che contribuisce al quadro indiziario giustificativo della custodia cautelare.

  • DPR 309/1990 art. 74

    Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stata indicata come capo di imputazione per il quale il tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza a fondamento della misura cautelare.

  • Codice di procedura penale art. 273

    Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di legge e motivazione nella motivazione del riesame; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero specifiche né adeguatamente correlate alle ragioni del provvedimento impugnato, rendendo il motivo inammissibile.

  • Codice di procedura penale art. 274 lett. c)

    Richiamato in relazione alle norme sull'impugnazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato che le censure mosse ai sensi di tale previsione fossero generiche e non idonee a scalfire la motivazione del tribunale del riesame.

  • Codice di procedura penale art. 275

    Norme relative alle esigenze cautelari e alle presunzioni in tema di pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente argomentata la valorizzazione, da parte del giudice del riesame, della presunzione prevista dal comma 3 e delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale art. 616

    Norma che disciplina l'onere delle spese quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Disp. att. c.p.p. art. 94, comma 1-ter

    Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata sul tema delle somme da versare alla Cassa delle Ammende e sulla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di tale principio la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 non ritenendo però che il ricorso fosse presentato con colpa.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e collegati in modo chiaro ai passaggi motivazionali della decisione impugnata: censure generiche o puramente giurisprudenziali senza correlazione al caso concreto risultano inammissibili.
  • La mera evocazione di elementi generici (es. il tempo trascorso o un singolo precedente) senza puntuale illustrazione e riferimento ai fatti non è sufficiente a superare una motivazione articolata del giudice delle misure cautelari.
  • Il giudice può legittimamente fondare la misura cautelare su un apprezzamento complessivo degli indizi (anche conversazioni intercettate) se la motivazione è adeguata e mostra il nesso con le esigenze cautelari; la contestazione che singoli elementi non siano decisivi richiede una puntuale dimostrazione contraria.
  • La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, sul pericolo di reiterazione può essere adeguatamente valorizzata se il giudice spiega i motivi: non è sufficiente per il ricorrente richiamare il tempo trascorso senza specificare elementi nuovi che modifichino il giudizio.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende secondo i limiti stabiliti dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale; dunque valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni alla Corte di Cassazione.

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