Cassazione Penale, Sentenza n. 44054/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per ipotesi di associazione e reati connessi (art. 74 e 73 DPR 309/90). Il ricorrente deduceva: 1) insufficiente e generica valutazione indiziaria sul punto dell'associazione (mancanza di prova di stabilità, disponibilità duratura, contabilità del gruppo; conversazioni non univoche); 2) carenza delle esigenze cautelari attuali e concrete (lunga distanza temporale di circa 3 anni, insufficiente motivazione sul pericolo di reiterazione, mancata valutazione di elementi a favore dell'indagato, compreso un unico precedente del 2021).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità e per genericità delle censure: il primo motivo è stato ritenuto indeterminato e non sufficientemente correlato alla motivazione impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso generico, non avendo il ricorrente dettagliato elementi concreti a sostegno della richiesta. Conseguentemente rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e pagamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; disposizioni per gli adempimenti di cancelleria (art. 94, co.1-ter disp. att.).
Norme richiamate
Norma relativa a specifiche fattispecie di reato in materia di stupefacenti; nel caso è stata invocata quale reato-fine che contribuisce al quadro indiziario giustificativo della custodia cautelare.
Norma che riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; è stata indicata come capo di imputazione per il quale il tribunale ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza a fondamento della misura cautelare.
Codice di procedura penale art. 273
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi di legge e motivazione nella motivazione del riesame; la Corte ha ritenuto che le censure non fossero specifiche né adeguatamente correlate alle ragioni del provvedimento impugnato, rendendo il motivo inammissibile.
Codice di procedura penale art. 274 lett. c)
Richiamato in relazione alle norme sull'impugnazione dei provvedimenti cautelari; la Corte ha valutato che le censure mosse ai sensi di tale previsione fossero generiche e non idonee a scalfire la motivazione del tribunale del riesame.
Codice di procedura penale art. 275
Norme relative alle esigenze cautelari e alle presunzioni in tema di pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto corretta e sufficientemente argomentata la valorizzazione, da parte del giudice del riesame, della presunzione prevista dal comma 3 e delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile; applicata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Disp. att. c.p.p. art. 94, comma 1-ter
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la sentenza dispone l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata sul tema delle somme da versare alla Cassa delle Ammende e sulla possibilità di escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; sulla base di tale principio la Corte ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00 non ritenendo però che il ricorso fosse presentato con colpa.
Massime di principio
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e collegati in modo chiaro ai passaggi motivazionali della decisione impugnata: censure generiche o puramente giurisprudenziali senza correlazione al caso concreto risultano inammissibili.
- La mera evocazione di elementi generici (es. il tempo trascorso o un singolo precedente) senza puntuale illustrazione e riferimento ai fatti non è sufficiente a superare una motivazione articolata del giudice delle misure cautelari.
- Il giudice può legittimamente fondare la misura cautelare su un apprezzamento complessivo degli indizi (anche conversazioni intercettate) se la motivazione è adeguata e mostra il nesso con le esigenze cautelari; la contestazione che singoli elementi non siano decisivi richiede una puntuale dimostrazione contraria.
- La presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3, sul pericolo di reiterazione può essere adeguatamente valorizzata se il giudice spiega i motivi: non è sufficiente per il ricorrente richiamare il tempo trascorso senza specificare elementi nuovi che modifichino il giudizio.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende secondo i limiti stabiliti dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale; dunque valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre impugnazioni alla Corte di Cassazione.
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