Cassazione Penale, Sentenza n. 45052/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Galdi ha impugnato l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale e la non menzione della pena relativa alla sentenza del 23/10/2013 e aveva anche revocato l'indulto. I motivi dedotti: (1) erronea valutazione dei titoli esecutivi e vizi di motivazione perché la Corte territoriale ha fatto riferimento a una sentenza della Corte d'appello di Bologna divenuta definitiva dopo la presentazione dell'istanza (la sentenza di Bologna del 05/06/2015 divenuta irrevocabile il 26/09/2016), per cui tale titolo non poteva essere valutato nell'istanza proposta in data 18/12/2015; (2) omessa valutazione della domanda ex art. 669 c.p.p. (rilevanza della continuazione/identità di fatto fra reati), mancata considerazione dell'efficacia preclusiva del provvedimento irrevocabile del Tribunale di Cosenza del 17/12/2015 e mancata motivazione circa la non revocabilità della sospensione e sulla sussistenza della continuazione tra le sentenze richiamate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso parzialmente. Ha escluso la propria cognizione sulla revoca dell'indulto (quindi quella parte resta impregiudicata) e ha ritenuto infondati alcuni rilievi del ricorrente. Tuttavia ha accolto il primo motivo: il procedimento esecutivo è fondato sulla domanda e l'istanza di revoca deve indicare, a pena di inammissibilità, la sentenza "revocante" su cui si basa la richiesta. Poiché la Corte distrettuale ha valorizzato una sentenza non indicata nell'istanza, ciò costituisce vizio. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale e della non menzione relativa alla sentenza 23/10/2013 e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo esame su quel punto.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., comma 1, n. 2
Norma richiamata come causa di revoca della sospensione condizionale; la Corte ha distinto la diversa causa petendi invocata nelle diverse determinazioni dell'esecuzione (vale il criterio esplicitato nell'istanza).
Indica il limite massimo di pena la cui esecuzione può essere sospesa; la Corte d'appello aveva valutato il superamento di tale limite cumulando pene, ma la Cassazione ha censurato l'uso di un titolo non indicato nell'istanza.
art. 164 cod. pen., ultimo comma
Richiamato nella sentenza di rinvio come norma rilevante per il rispetto dei limiti alla concessione della sospensione (richiama profili diversi dal mero superamento del limite di pena).
Norma relativa all'esecuzione in caso di reato continuato o più fatti unificabili; la difesa aveva chiesto l'applicazione per considerare un'unica fattispecie di ricettazione, evitando il cumulo di pene che giustificherebbe la revoca.
Disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena nell'esecuzione: la sentenza 'revocante' deve essere indicata dall'istante; la mancata indicazione rende il provvedimento viziato per carenza della domanda.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti dell'articolazione del ricorso per cassazione in materia esecutiva: il ricorso è stato proposto nei limiti previsti da questa disposizione.
giurisprudenza: Sez. 3, n. 44415 del 30/09/2004 (Iannotta, Rv. 230943)
Precedente richiamato per il principio che il procedimento di esecuzione è basato sulla domanda e l'istanza deve indicare la causa petendi, sotto pena di inammissibilità.
Massime di principio
- Nei procedimenti di esecuzione la decisione deve fondarsi sui titoli e sulle ragioni espressamente indicate nell'istanza: il giudice non può basare la revoca su sentenze non citate nella domanda, altrimenti il provvedimento è annullabile per vizio procedurale.
- La parte che chiede la revoca deve indicare espressamente la sentenza 'revocante' (o il titolo su cui si fonda la revoca); l'omissione di tale indicazione può portare all'annullamento dell'ordinanza per carenza di domanda.
- La valutazione della preclusione e dell'efficacia di provvedimenti irrevocabili (es. precedente ordinanza del Tribunale) dipende dalla coincidenza della causa petendi: se la causa è diversa, il provvedimento precedente potrebbe non avere effetto preclusivo.
- La questione della considerazione dei reati come un'unica fattispecie (art. 669 c.p.p. / continuazione) può incidere sul c.d. cumulo di pene e quindi sulla sussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione; va tempestivamente prospettata e valutata dal giudice dell'esecuzione.
- Le censure relative all'indulto possono essere trattate separatamente e non rientrano necessariamente nella cognizione della Cassazione quando il ricorso non le investe espressamente; distinguere sempre i profili impugnati.
- Ogni motivo di difesa incidentale e ogni richiesta istruttoria devono essere proposti e motivati in sede esecutiva: l'omessa considerazione di questioni incidentali sollevate dalla difesa vizia il provvedimento per mancanza di motivazione.
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